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Enti Locali, certificazione della perdita di gettito causa Covid-19: il Decreto del MEF

lentepubblica.it • 8 Aprile 2021

certificazione-perdita-gettito-covid-decretoIl MEF ha approvato il Decreto concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.


Il nuovo decreto interministeriale n. 59033 sostituisce integralmente il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati.

Ecco tutte le novità.

Certificazione della perdita di gettito causa Covid-19: le novità del Decreto

Tutti gli Enti Locali trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Inoltre si precisa che la certificazione deve essere firmata digitalmente:

  • dal rappresentante legale
  • dal responsabile del servizio finanziario
  • e dall’organo di revisione economico-finanziaria.

Ovviamente il tutto si porta a compimento attraverso un modello e con le modalità definiti con il citato decreto interministeriale n. 59033.

Anche gli enti locali ai quali, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi riferiti alla compilazione del modello.

Le informazioni da trasmettere

In particolare, ai fini della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020,  gli enti locali devono trasmettere:

  • le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (modello “ COVID-19”) e l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19 (modello “COVID-19-Delibere);
  • la certificazione di cui sopra, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria (modello “CERTIF-COVID-19”);
  • l’elenco dei provvedimenti inseriti nel modello “COVID-19-Delibere”, riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione e riportato nel modello “CERTIF-COVID-19/A”.

Infine, i prospetti di cui sopra saranno messi in linea ai fini della trasmissione sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it a decorrere dal 7 aprile 2021.

Precisazioni

Si comunica che i dati richiesti non devono essere inseriti con segno negativo, devono essere espressi in euro e non sono ammessi valori con decimali.

Si precisa, inoltre, che la certificazione digitale risulta validamente trasmessa se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato” e che sarà considerata l’ultima certificazione che risulta nello stato di “inviato e protocollato”.

Sanzioni

Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021, la certificazione sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.

Nel caso in cui la predetta certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.

Inoltre, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la richiamata certificazione entro la data del 31 luglio 2021.

A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

Infine, in caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Richieste di supporto e FAQ

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere trasmessi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

  1. a)   rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi dei modelli;
  2. b)   cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica.

Sono, inoltre, disponibili sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato – Sezione Pareggio di Bilancio 2020 apposite FAQ consultabili a questo link.

Documenti utili

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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