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Adempimenti relativi alla cessione gratuita di beni alle ONLUS: dettagli

lentepubblica.it • 23 Dicembre 2014

Il titolare di un negozio di abbigliamento deve fare una cessione a titolo gratuito di merce fuori moda a una Onlus. L’operazione rientra nel calcolo del pro rata? A che adempimenti è tenuto?

Marina Calvo

 

Ai fini Iva, i beni ceduti gratuitamente alle Onlus si considerano distrutti (articolo 13, comma 3, Dlgs 460/1997). Conseguentemente, l’impresa donante può cedere i beni senza applicare l’imposta e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione. Tuttavia, occorre darne preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle Entrate (articolo 2 del Dpr 441/1997), e la Onlus beneficiaria deve attestare il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali, realizzandone poi l’effettivo utilizzo diretto. Inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri Iva o in apposito prospetto la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese (articolo 13, comma 4, Dlgs 460/1997).

Al fine di acquisire la qualifica di ONLUS è necessario che lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente, redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:

  • assistenza sociale e socio sanitaria;
  • assistenza sanitaria;
  • beneficenza;
  • istruzione;
  • formazione;
  • sport dilettantistico;
  • promozione e valorizzazione dei beni culturali;
  • tutela e valorizzazione dell’ambiente;
  • promozione della cultura e dell’arte;
  • tutela dei diritti civili;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come definita dal d.P.R. 14 giugno 2003, n. 135.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Gianfranco Mingione

 

 

 

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