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Cessioni solidaristiche di beni: nuove regole fiscali

lentepubblica.it • 7 Settembre 2016

cessioni solidaristiche beni fisco consumiLa comunicazione agli uffici fiscali o alla Guardia di finanza diventa riepilogativa (entro fine mese) e telematica; un provvedimento delle Entrate definirà le modalità di invio

 

La legge 166/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016, reca “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi“. Le finalità dell’intervento legislativo sono espressamente indicate dall’articolo 1, a mente del quale la legge de qua ha lo scopo di “ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti“.

 

Gli obiettivi prioritari perseguiti dal legislatore sono:

 

 

  • favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all’utilizzo umano
  • favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale
  • contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo per estendere il ciclo di vita dei prodotti
  • contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica
  • contribuire ad attività di ricerca, all’informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia.

 

 

L’articolo 2 della legge contiene una serie di definizioni utili ai fini dell’applicazione delle disposizioni da essa dettate. In particolare, per operatori del settore alimentare si intendono “i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti“. Per soggetti donatari, invece, si intendono “gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460“, vale a dire le Onlus.

 

Il medesimo articolo 2 contiene la definizione di eccedenze alimentari, spreco alimentare, donazione, termine minimo di conservazione, data di scadenza. Ciò premesso, le novità normative hanno ad oggetto essenzialmente l’individuazione dei soggetti donatari, nel cui novero sono ricompresi, oltre alle Onlus, tutti gli enti pubblici e gli enti privati operanti per la realizzazione di finalità civiche e solidaristiche. La legge indica, inoltre, le tipologie di prodotti alimentari in eccedenza, che possono costituire oggetto di donazione, e disciplina le modalità di cessione e le regole di conservazione dei suddetti prodotti.

 

Sotto il profilo tributario, invece, vengono in rilievo gli articoli 16 e 17, del cui contenuto si tratterà nel prosieguo del lavoro.

 

Disciplina fiscale

 

Gli articoli 16 e 17 della legge 166/2016 sono collocati all’interno del Capo III, la cui rubrica recita “Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale“. Tali disposizioni, pertanto, si inseriscono nella sezione della legge in cui sono dettate una serie di norme “incentivanti”, allo scopo di incoraggiare le operazioni di cessione gratuita a fini di solidarietà sociale. Gli articoli 16 e 17, in particolare, recano disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario.

 

Articolo 16 – Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale

 

L’articolo 16 apporta modifiche a diverse disposizioni dettate in materia di cessione gratuita di beni, al fine di coordinare le precedenti norme con quelle previste dalla legge 166/2016. Il comma 1 deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 10, comma 1, numero 12), Dpr 633/1972 e con l’articolo 2, comma 2, lettera a), Dpr 441/1997. L’articolo 10 citato prevede il regime di esenzione Iva delle cessioni gratuite di beni fatte a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus. L’articolo 2 citato, invece, per superare la presunzione di cessione ai fini Iva, prevede l’obbligo per il cedente di presentare apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 15mila euro o si tratti di beni facilmente deperibili. Tale disciplina è stata recentemente modificata dalla legge di stabilità 2016, che ha innalzato il limite per la comunicazione a 15mila euro dai precedenti 5.164,57 e ha introdotto la specifica esclusione per i beni facilmente deperibili.

 

L’articolo 16 della legge 166/2016 introduce un’ulteriore semplificazione, prevedendo che la comunicazione relativa alla cessione gratuita di prodotti ai fini di solidarietà sociale sia effettuata mediante modalità telematiche nei confronti degli uffici dell’Amministrazione finanziaria o dei comandi della Guardia di finanza competenti. La comunicazione deve pervenire ai predetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite ivi indicate. Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a), Dpr 441/1997, la comunicazione può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15mila euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione medesima. Viene altresì confermato l’esonero dall’obbligo di comunicazione qualora le cessioni gratuite abbiano ad oggetto beni alimentari facilmente deperibili.

 

La comunicazione deve contenere l’indicazione:

 

 

  • della data, dell’ora e del luogo di inizio del trasporto
  • della destinazione finale dei beni
  • dell’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari.

 

 

Per esigenze di necessario coordinamento normativo, i commi 2 e 3 dell’articolo 16, prevedono rispettivamente che:

 

 

  • entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 166/2016, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche riepilogative per l’invio della comunicazione
  • entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 166/2016, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all’articolo 2 del Regolamento di cui al Dpr 441/1997, per adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’articolo 16.

 

 

Il successivo comma 4 stabilisce che la comunicazione di cui al comma 1 “è valida anche ai fini dell’applicazione del comma 15 dell’articolo 6 della legge 133/1999“. Il comma 6 dell’articolo 16, peraltro, apporta significative modifiche al citato comma 15, articolo 6, legge 133/1999, il cui testo ora recita: “I prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto“.

 

Il comma 4, inoltre, stabilisce che alle cessioni di cui all’articolo 3 delle legge 166/2016 (cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale) non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, Dpr 441/1997.

 

Il comma 5 adegua alle nuove disposizioni anche l’articolo 13 Dlgs 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), che disciplina fra l’altro le cessioni gratuite dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. In particolare, vengono modificati i commi 2 e 4 dell’articolo 13.

 

Nella versione previgente il comma 2 prevedeva che “le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“. Per effetto delle modifiche apportate dal comma 5 dell’articolo 16, legge 166/2016, il nuovo testo del comma 2 è il seguente: “le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“.

 

In altri termini, quindi, per effetto della novella legislativa, vengono ampliati tanto i profilo oggettivo quanto quello soggettivo (dal lato del cessionario) dell’ambito di applicazione della norma.

 

Viene altresì aggiunto un nuovo periodo al comma 2 dell’articolo 13, Dlgs. 460/1997, in base al quale “le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti“.

 

Come detto, si interviene anche sul comma 4 dell’articolo 13, Dlgs 460/1997, il cui testo è integralmente sostituito. In base alla nuova versione, quindi, “le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro“.

 

Infine, il comma 7 dell’articolo 16, legge 166/2016, attribuisce al ministro dell’Economia e delle finanze il potere di individuare per decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro cui fanno riferimento i novellati articoli 13, comma 2, Dlgs 460/1997, e 6, comma 15, legge 133/1999.

 

Articolo 17 – Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti

 

L’articolo 17, legge 166/2016, con una modifica all’articolo 1, comma 652, della Stabilità 2014, attribuisce ai Comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari: ciò purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l’alimentazione animale.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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