Istituiti i codici tributo per versare, con il modello F24 Accise, le somme dovute alla conclusione della procedura obbligatoria precontenziosa del reclamo e della mediazione, prima limitata alle controversie sugli atti emessi dalle Entrate, ora estesa anche alle liti in cui sono parte in giudizio altri enti impositori, tra cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Ci ha pensato la risoluzione n. 33/E del 29 aprile 2016.
A questo proposito, ricordiamo che il raggio d’azione dell’istituto in argomento è stato allargato dal decreto legislativo 156/2015, che ha riscritto l’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992. Il legislatore, in pratica, ha ampliato la platea degli enti coinvolti nel procedimento, dopo aver preso atto dell’efficacia deflativa riscontrata in relazione al contenzioso sugli atti delle Entrate, tenendo conto del principio di economicità dell’azione amministrativa. Il contribuente, infatti, qualora intenda proporre ricorso contro atti di valore non superiore a 20mila euro, deve obbligatoriamente e preliminarmente tentare di risolvere la questione tramite il reclamo e la mediazione, evitando in tal modo dispendiose controversie giudiziarie.
Ed ecco i codici, con i rispettivi nomi, per versare gli importi dovuti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
Nel modello F24 Accise, vanno riportati nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, nel campo “ente”, la lettera “D” e, in quello “provincia”, la sigla della provincia in cui avviene l’immissione in consumo. Poi c’è lo spazio “codice identificativo” che richiede l’esposizione del codice ditta, composto da nove caratteri alfanumerici privo di caratteri “IT00”, dove presenti.
In caso di pagamento frazionato, nel campo “rateazione”, è necessario usare il formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e ”RR” il numero complessivo delle rate, mentre il versamento in unica soluzione si identifica scrivendo “0101”. Altri dati da fornire sono l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento e, solo se richiesto, il codice dell’atto di definizione.
La n. 33/E non è la sola risoluzione odierna; ad accompagnarla, altri due documenti di prassi:
Nell’F24, le causali vanno indicate nel campo “causale contributo” della sezione “Inps”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. All’interno della stessa sezione, negli appositi campi, vanno inoltre riportati: il codice della sede Inps competente, la matricola Inps dell’azienda, il mese e l’anno di riscossione del contributo.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate