Decreto del 25 marzo 2015 – IMU e TASI – Aggiornamento dei coefficienti dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D per l’anno 2015.
Visto l’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l’imposta municipale propria (IMU);
VISTO l’articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
VISTO l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
VISTO il comma 639 dell’articolo 1 della 27 dicembre, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
VISTO il comma 675 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU);
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
CONSIDERATO che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell’articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l’anno 2015;
TENUTO CONTO dei dati risultanti all’ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone;
DECRETA:
ARTICOLO 1
Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
Agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l’anno 2015, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l’anno 2015 = 1,01
per l’anno 2014 = 1,01
per l’anno 2013 = 1,02
per l’anno 2012 = 1,04
per l’anno 2011 = 1,07
per l’anno 2010 = 1,09
per l’anno 2009 = 1,10
per l’anno 2008 = 1,14
per l’anno 2007 = 1,18
per l’anno 2006 = 1,21
per l’anno 2005 = 1,25
per l’anno 2004 = 1,32
per l’anno 2003 = 1,36
per l’anno 2002 = 1,41
per l’anno 2001 = 1,44
per l’anno 2000 = 1,49
per l’anno 1999 = 1,51
per l’anno 1998 = 1,54
per l’anno 1997 = 1,58
per l’anno 1996 = 1,63
per l’anno 1995 = 1,67
per l’anno 1994 = 1,73
per l’anno 1993 = 1,76
per l’anno 1992 = 1,78
per l’anno 1991 = 1,81
per l’anno 1990 = 1,90
per l’anno 1989 = 1,99
per l’anno 1988 = 2,07
per l’anno 1987= 2,25
per l’anno 1986 = 2,42
per l’anno 1985 = 2,59
per l’anno 1984 = 2,76
per l’anno 1983 = 2,94
per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,11
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Fonte: Dipartimento dell'Economia e delle Finanze