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Comodato: se il contratto è registrato c’è uno sconto del 50%

lentepubblica.it • 18 Febbraio 2016

comodatoIl ministero dell’Economia chiarisce i requisiti per fruire della riduzione del 50% di lmu e Tasi per le case date in comodato ai parenti. Termini ampi per la registrazione dei contratti di comodato per beneficiare dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date ai genitori o ai figli. L’apertura arriva dal ministero dell’Economia e delle finanze nella risoluzione numero 1/2016 pubblicata ieri in risposta a alcuni quesiti posti dalla CNA. Il Mef precisa così i contorni applicativi della disposizione, introdotta con la legge di stabilità, che reca a partire dal 1° gennaio 2016, una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori.

 

Per attivare il bonus sia il comodante che il comodatario devono rispettare diversi paletti. In primo luogo il beneficio si applica purché il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate e il comodante e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. L’onere della registrazione ha fatto insorgere alcuni problemi relativamente ai contratti di comodato verbali, cioè quelli stipulati non in forma scritta, per i quali non c’è l’obbligo di registrarli presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula ai fini della loro validità. Però in assenza della registrazione non sarebbe stato possibile riconoscere il bonus fiscale. Ebbene il Mef precisa che la decorrenza dell’agevolazione per questi contratti decorre dalla data di conclusione del contratto ammettendo così la possibilità di godere dello sconto sin dal 1° gennaio di quest’anno. Un’interpretazione ancora più favorevole al contribuente dato che, in precedenza, il Mef aveva indicato la data del 1° marzo come termine per non perdere l’agevolazione dal 1° gennaio 2016.

 

La registrazione, in tal caso, potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “ Contratto verbale di comodato”. I comodati siglati in forma scritta devono essere invece stati stipulati entro il 16 gennaio 2016 e registrati secondo le disposizioni che regola l’imposta di registro per vantare l’agevolazione sin dal 1° gennaio. Per quelli stipulati successivamente al 16 gennaio 2016 occorrerà, ovviamente, registrare l’atto secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro, e verificare il rispetto della regola prevista dal comma 2 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 prendendo come riferimento la data del contratto di comodato.

 

Occhio anche alle altre condizioni per attivare il bonus. Il comodante, oltre a concedere l’immobile in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado, non deve possedere altri immobili in Italia, vincolo attenuato solo dalla possibilità di possedere, oltre all’immobile dato in comodato, nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (purchè non di lusso). Proprio su quest’ultimo punto il Mef ha chiarito che gli immobili non abitativi (come ad esempio i negozi ed i terreni) non impediscono di ottenere l’agevolazione.

 

La ratio della norma dovrebbe essere quindi di consentire al genitore che possiede due immobili nello stesso comune di cederne uno in comodato ai figli (ottenendo l’abbattimento fiscale del 50% sulle imposte comunali) mantenendo comunque nell’altro immobile la propria residenza. In realtà il perimetro per poter accedere allo sconto è molto stretto perchè basta possedere il secondo immobile in un comune diverso da quello di residenza – il caso classico della seconda casa al mare – per perdere del tutto il beneficio fiscale.

 

Il Mef precisa anche che il comodatario non dovrà pagare la Tasi. Sarà versa­ta dal comodante, una volta ridotta la base imponibile del 50%, nella percentuale stabili­ta dal comune con riferimento all’anno 2015. In caso il co­mune non abbia deliberato, si applicherà la Tasi pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo.

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bernardo Diaz
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