Con l’approvazione del modello Iva 2019, avvenuta nel mese di gennaio, dallo scorso 1° febbraio e fino al 30 aprile 2019 è possibile presentare la dichiarazione relativa all’anno 2018.
Ciò detto, vediamo come si opera la compensazione del credito IVA 2018 nel 2019.
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2018 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2019 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2018), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
La risoluzione 68/E/2017, all’allegato numero 2, riporta l’elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli titolari di partita Iva, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In particolare, nel documento viene precisato che se in sede di compilazione del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, è esposto il codice tributo “2002” [Ires – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione] per euro 10.000 e in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” sono esposti, ciascuno per euro 5.000, i codici tributo:
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
Nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.
Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà eseguita e le relative compensazioni non si considereranno effettuate.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it