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Comuni: piani di riequilibrio finanziario pluriennale nelle Regioni

lentepubblica.it • 16 Novembre 2014

Il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, con l’art. 3, co. 1 lettera r), ha inserito nel Titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati – del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali o TUEL), l’art. 243-bis che prevede un’apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Si tratta di una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di Enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed Enti in situazioni di dissesto finanziario.
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai nuovi articoli 243-bis, ter e quater del TUEL, si inserisce, quindi, in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative ed in parallelo i rimedi per farvi fronte.

La deliberazione della Corte dei conti, in ordine all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è comunicata al Ministero dell’interno e può essere impugnata entro 30 giorni (ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione) nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le stesse Sezioni riunite decidono in unico grado, i ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-quater.

Le funzioni delle Sezioni regionali di controllo non sono limitate all’approvazione del piano: infatti, successivamente a tale adempimento, spetta ad esse il compito di vigilare sull’esecuzione dello stesso, effettuando, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 6, lett. a) i controlli3già previsti dall’art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ora riportati nel testo dell’art. 148-bis del TUEL, ed emettendo, all’occorrenza, apposita pronuncia.

Il Consiglio dell’Ente locale, nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, deve approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario.

La raccolta è in continuo aggiornamento.

 

torta - densità demografica

 

Densità Demografica (clicca sull’immagine per ingrandire)

 

torta - per regione

 

Dislocazione fondi per Regione (clicca sull’immagine per ingrandire)

 

 

FONTE: Legautonomie – Associazione Autonomie Locali

 

 

riequilibrio finanziario pluriennale

 

 

Fonte:
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