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Comuni: pubblicato schema deliberazione per costituzione delle Centrali di Committenza

lentepubblica.it • 11 Marzo 2015

Si pubblica lo Schema di Deliberazione di Consiglio Comunale, con il quale il Comune approva lo schema di convenzione per la costituzione di Centrali di Committenza.

L’art. 33, comma 3bis, del D.lgs n. 163/2006 dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “accordo consortile” riportato nell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all’unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013).

In tale ottica interpretativa, quindi, l’espressione “accordi consortili” deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all’obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell’unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente.

L’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Il comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo.

Oppure Il comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

In allegato, qui di seguito, pertanto, si riporta il documento di deliberazione con il quale ogni servizio comunale approva lo schema di convenzione per la costituzione delle suddette Centrali di Committenza.

 

 

Consulta il documento completo in allegato: Schema Delibera CC finale 10 marzo 2015

 

 

 

FONTE: ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

 

 

 

documenti, committenza

 

 

 

 

 

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