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Enti Locali, Rendiconto di Gestione: regole per trasmissione documenti contabili

lentepubblica.it • 9 Febbraio 2017

rendicontoLa Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP – con comunicato del 1 febbraio 2017 ha reso noto che è possibile trasmettere i documenti contabili relativi al Rendiconto di Gestione 2016.

 


Inoltre, è disponibile la versione “UNIFICATA” del manuale di trasmissione e gestione dei Documenti contabili di Gestione, al quale l’utente accede inserendo le credenziali ricevute attraverso email. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-octies, del DL 113 del 2016, la prima applicazione delle sanzioni riguardanti il ritardo nella trasmissione dei bilanci alla BDAP è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019 e al rendiconto 2016. Pertanto, non sono previste sanzioni per il ritardo nella trasmissione del bilancio di previsione 2016-2019.

 

L’articolo 5 del decreto disciplina le modalità di trasmissione alla BDAP dei dati di cui agli articoli 1, 2 e 3 e dispone che la trasmissione alla BDAP debba rispettare il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie“eXtensible Business Reporting Language” (XBRL) e lo standard per la codifica e decodifica “eXtensible Markup Language”(XML) in base alle modalità tecniche, individuate d’intesa con la Corte dei conti, e definite nell’Allegato tecnico di trasmissione.

 

Il nuovo sistema “BDAP – Bilanci Armonizzati” nasce dall’esigenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze di acquisire i bilanci armonizzati dagli enti, avvalendosi di un formato dati aperto per la rappresentazione dei dati, l’XBRL (eXtensible Business Reporting Language), secondo tassonomie standard che raccolgono le informazioni previste dalla normativa (D.lgs 118/2011 e successive modifiche).

 

Il nuovo sistema sarà predisposto al fine di acquisire le tre diverse tipologie di bilancio (preventivo, rendiconto di gestione e consolidato) in maniera graduale, partendo:

 

– per gli enti in contabilità finanziaria, dall’acquisizione del bilancio di previsione 2016- 2018 e del bilancio di previsione 2017-2019, per poi passare all’acquisizione del rendiconto di gestione 2016 ed infine all’acquisizione del bilancio consolidato 2016;

 

– per gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, dall’acquisizione del budget 2017, per poi passare all’acquisizione del bilancio di esercizio 2017.

 

In questa prima fase di attuazione della BDAP, nel rispetto di quanto previsto dal DM 12 maggio 2016, gli enti in contabilità economico patrimoniale non sono tenuti alla trasmissione del bilancio consolidato, fermo restando l’obbligo di predisporlo ed approvarlo se trattasi di enti “capogruppo”.

 

Fonte: BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
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