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Cassazione: costi per consulenze non deducibili dal reddito

lentepubblica.it • 30 Aprile 2015

consulenze, attuazioneI costi addebitati per prestazioni di consulenza non sono deducibili dal reddito e anche l’Iva è indetraibile quando, a causa di una generica e predefinita descrizione, non risulta possibile verificarne l’inerenza, ovvero la connessione rispetto all’attività svolta, né la loro congruità.
È quanto ribadito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 7214 del 10 aprile 2015.

 

Fattispecie
A seguito di processo verbale di constatazione, l’ufficio ha emesso un avviso di accertamento con cui ha ritenuto indeducibili ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, con analoga indetraibilità dell’importo a fini Iva, per difetto di inerenza, le spese per prestazioni di terzi fornite da una società.
Nel caso esaminato, si trattava di spese sostenute da un professionista, per l’affidamento della gestione dello studio di ingegneria, in outsourcing a una società. Ossia, affitto di parte dei locali, utilizzo degli arredi e delle macchine elettriche ed elettroniche, servizio generale di segreteria, prestazioni di grafica manuali e computerizzate. Le spese venivano addebitate dalla società con fatture che riportavano la formula generica: “compenso per gestione ufficio…il tutto per un corrispettivo che verrà mensilmente calcolato in base all’effettivo utilizzo dei servizi oggetto del presente contratto”.
Nella motivazione dell’atto di accertamento, l’ufficio ha dato rilievo anche ad altre circostanze, come, in particolare, la duplice veste contrattuale del ricorrente (socio al 49% della società erogatrice dei servizi e fruitore dei servizi medesimi per il 100% della spesa addebitata dalla società), il rapporto di parentela tra il contribuente e gli altri soci della società, le perdite dichiarate per gli anni precedenti a quelli accertati, i valori delle predette spese di importo discordante per altri anni d’imposta.

 

Esito del contenzioso e precedenti giurisprudenziali
Sia in primo grado sia in appello, i giudici hanno confermato la legittimità dei presupposti dell’atto di accertamento.
Nello specifico, la Ctr ha respinto l’appello, statuendo che l’indeterminatezza del “contratto atipico di concessione di servizi”, privo di data certa, stipulato tra il contribuente e la società di cui egli era socio, nonché la genericità delle relative fatture, non consentiva di verificare natura, quantità e congruenza del corrispettivo dei servizi prestati, con conseguente difetto di prova dell’inerenza delle corrispondenti spese dedotte.

 

Il contribuente, quindi, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la contraddittorietà della decisione in ordine a determinati elementi che sarebbero stati valutati per la decisione oggetto di gravame.

 

Invero, secondo la Corte di legittimità, non si ravvisa alcuna contraddittorietà nella decisione impugnata, in quanto la motivazione non fa leva né sull’inesistenza dell’operazione, né su un abuso di strumenti giuridici, bensì sulla mancanza di prova certa dell’inerenza dei costi, a fronte di fatture mensili “le quali non consentono, a causa della generica e predefinita descrizione, la ricostruzione dei reali servizi resi”.

 

Dunque, per il collegio, la motivazione della sentenza di secondo grado appare sufficiente e congrua, laddove individua la ragione del disconoscimento della deducibilità dei costi in esame nella mancanza di specifica descrizione dei servizi fatturati e tale genericità comporta “una sostanziale arbitrarietà nella individuazione dei costi”.

 

Con la decisione in commento, la Cassazione pone attenzione sulla rilevanza dell’aspetto per il quale, in presenza di documentazione generica, viene impedita al Fisco ogni valutazione circa l’inerenza e la congruità dell’addebito.
Sul punto, la Corte richiama due recenti pronunce (cfr Cassazione 21184/2014 e 22403/2014), evidenziando che è legittimo negare la deducibilità di un costo, in considerazione sia della genericità della descrizione della prestazione recata dalla fattura (ad esempio: “con la presente vi rimettiamo la fattura per consulenza tecnico-commerciale relativa al mese…”), sia della laconicità del contratto che regola il rapporto, oltreché dell’ingente ammontare del costo portato in deduzione.

 

Per quanto riguardo l’onere probatorio, la Cassazione è conforme ad altre pronunce e ribadisce che grava sul contribuente l’onere di provare, non solo l’indefettibile requisito dell’inerenza dei costi, ma anche la loro effettiva sussistenza e il loro preciso ammontare, attraverso una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l’importo, anche la ragione della spesa, di cui non è sufficiente addurre l’avvenuta contabilizzazione (cfr Cassazione 6650/2006, 1709/2007, 23626/2011, 16896/2014, 23550/2014, 1011/2015 e 1951/2015).

 

Pertanto, è necessario, non solo, che la prova dei costi deducibili sia opportunamente documentata – in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare “l’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso” rispetto all’attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa (cfr Cassazione 16853/2013) – ma, anche, che sia dimostrata la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove sia contestata, dall’Amministrazione finanziaria, anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni (cfr Cassazione 7701/2013).

 

Nel caso in esame, la Corte si sofferma anche in merito ai profili Iva e all’onere probatorio.

 

Secondo il collegio, qualora dalle indicazioni contenute nella fatture non emerga in modo chiaro il collegamento del bene o del servizio reso alla attività economica del soggetto passivo – come nella fattispecie concreta – ovvero le prestazioni non risultino esattamente definite con riguardo alle quantità o nei corrispettivi, il contribuente è onerato della prova della relazione strumentale, alla stregua del noto principio secondo cui, ai fini della detraibilità, l’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972 richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell’acquirente, anche l’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale.

 

Viene, perciò, richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, anche in tal caso, l’onere della prova – della strumentalità del bene o del servizio – grava sul contribuente, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell’acquirente (cfr Cassazione 16730/2007, 3706/2010, 2362/2013, 16853/2013 e 7652/2014).

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Filomena Scarano
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