lentepubblica


Enti Locali: uno sguardo alle scadenze della Contabilità economico patrimoniale

lentepubblica.it • 13 Settembre 2016

contabilita mutui enti localiEcco una carrellata relativa agli obblighi e scadenze concernenti la Contabilità economico patrimoniale e il piano dei conti integrato. Il primo adempimento scadrà il 31 dicembre 2016 con l’obbligo di inviare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) il bilancio 2016 utilizzando il piano dei conti integrato con le voci finanziarie valorizzate al IV livello di articolazione. Occorrerà poi riclassificare, secondo l’articolazione prevista dal Dlgs n. 118/2011, le voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre 2015 col vecchio sistema e rideterminarne il valore utilizzando i criteri di valutazione previsti dal nuovo principio contabile.

 

L’introduzione della Contabilità Economica rientra in un più ampio processo di riforme amministrative legate alla riforma del Bilancio dello Stato. L’esigenza di trasformazione dei sistemi di bilancio nasce per meglio rispondere al governo dell’economia, della finanza pubblica e agli impegni comunitari derivanti dal Trattato di Maastricht. In particolare, la Contabilità economico-analitica per centri di costo, è stata introdotta con il d. lgs. 7 agosto 1997 n. 279, ed è finalizzata alla rilevazione, alla verifica, ed al monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’azione amministrativa.

 

Questo sistema di contabilità consente di qualificare, per ciascuna struttura organizzativa, il profilo economico, vale a dire il costo di gestione, secondo la rispettiva natura e destinazione e di verificare le modalità e le condizioni di impiego delle risorse.

 

L’ultima riforma della contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 31 dicembre 2009, rafforza il ruolo della contabilità economica prevedendo l’istituzionalizzazione dei documenti di Budget e di Consuntivazione dei costi quali “allegati” – rispettivamente, dello Stato di previsione della spesa di ciascun Ministero (art. 21) e del Rendiconto generale dello Stato (art. 36) – e consentendo all’organo legislativo la conoscenza e l’approfondimento tempestivo delle informazioni economiche a completamento del quadro informativo generale relativo al bilancio.

 

Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non sia stato possibile completare il processo di valutazione in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, potrà essere adeguato nel corso della gestione, entro il termine del secondo esercizio dall’avvio della contabilità economico patrimoniale.

 

Questo processo di riclassificazione e rivalutazione determinerà la necessità di effettuare rettifiche di patrimonio netto che saranno oggetto di apposita delibera da parte del consiglio comunale da
approvare entro il termine per l’approvazione del rendiconto. Si proseguirà quindi con le necessarie “scritture di ripresa” e con le scritture di rettifica utili alla determinazione del risultato economico e patrimoniale dell’esercizio 2016.

 

Secondo il d.lgs. 279/97 (art.12, “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora d.lgs. n° 165 30 marzo 2001) e successive modificazioni ed integrazioni, adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e per l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo, secondo il sistema pubblico di contabilità economica”.

 

Nella fase attuale, anche alla luce della L. 196/2009, il sistema unico di contabilità economica è applicato solo alle Amministrazioni Centrali dello Stato.

 

Il ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze è delineato dalle norme in materia di riforme organizzative e contabili della Pubblica Amministrazione (d.lgs. n. 29/1993, ora sostituito dal d.lgs. 165/2001, L. 59/1997, d.lgs. 279/97, D.P.R.38/98, Legge n. 196 del 31 dicembre 2009). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si avvale delle rilevazioni di contabilità economica per valutare il costo delle strutture organizzative e dei programmi perseguiti con la spesa pubblica, ponendole a supporto del procedimento di riconsiderazione degli aggregati del bilancio finanziario dello Stato.

 

Alla Ragioneria Generale dello Stato spetta il compito di raccogliere, analizzare e consolidare i dati economici, trasmessi in via telematica nell’apposita area riservata dalle singole Amministrazioni, e produrre i documenti da allegare al bilancio parlamentare.

 

Entro 30 giorni dall’approvazione dei bilanci consuntivi occorrerà trasmettere i dati di rendiconto articolati al V livello del piano dei conti integrato oltre ai dati relativi alla contabilità economico patrimoniale valorizzati al VI livello relativamente ai dati economici e al VII per quelli patrimoniali.

 

Tutto ciò costituirà base fondamentale per l’adempimento di fine settembre relativo alla redazione dei bilanci consolidati da trasmettere anch’essi alla BDAP. Il mancato invio dei dati alla BDAP è sanzionato con l’articolo 9, comma 1 quinquies, del Dl n. 113 del 2016 e comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale.

 

 

 

 

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments