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Contratto di solidarietà: nuova disciplina su sgravio contributivo

lentepubblica.it • 3 Dicembre 2014

Il DL 20 marzo 2014, n. 34[, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto, tra l’altro, sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cigs, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96).

Le novità riguardano principalmente gli aspetti riferiti alla misura, al relativo finanziamento e, soprattutto, quelli inerenti ai criteri di accesso al beneficio.

In particolare, l’articolo 5 del citato decreto (allegato 1) ha inserito all’articolo 6 del DL n. 510/1996, dopo il comma 4, il comma 4bis che, nel definire la nuova disciplina, prevede uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro a copertura degli oneri riferiti alla misura di cui trattasi, a far tempo dall’anno in corso.

Inoltre, la riduzione contributiva, precedentemente articolata in modo differente in relazione alla percentuale di contrazione dell’orario di lavoro stabilita nell’accordo e all’ubicazione territoriale dell’azienda, è stata uniformata in misura pari al 35%.

A seguito delle innovazioni introdotte dal DL n.34/2014, diversamente da quanto avveniva in passato, l’ammissione alla riduzione contributiva in favore dei CdS è subordinata, oltre che al rigoroso rispetto dei limiti di spesa, anche ai criteri di ammissione, la cui individuazione viene affidata ad un decreto interministeriale (Lavoro-Economia).

Il Decreto Interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312 (allegato 2), attuando la previsione legislativa, ha disciplinato modalità e regole di accesso all’incentivo.

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 23 del 26/9/2014 (allegato 3) ha riepilogato l’impianto normativo a supporto della materia e fornito, altresì, le istruzioni che i datori di lavoro devono seguire per richiedere le riduzioni contributive previste dalla legge.

Completata la fase di istruttoria delle istanze trasmesse, l’Istituto, chiamato, tra l’altro, a stimare l’incidenza della misura agevolata (vedi punto 5), ha comunicato i risultati della valutazione degli oneri al Ministero che, a sua volta, ha provveduto a emanare i decreti direttoriali di ammissione all’incentivo contributivo.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le modalità che i datori di lavoro, destinatari dei provvedimenti ministeriali di ammissione, dovranno seguire per fruire del beneficio contributivo riferito all’anno 2014.

 

Consulta il documento: Circolare 153 del 02-12-2014

 

FONTE: INPS

 

 

 

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