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Controlli interni nella PA in emergenza Covid-19: linee guida della Corte dei Conti

lentepubblica.it • 27 Ottobre 2020

controlli-interni-pa-covid-19Sistema dei controlli interni a misura di Covid-19 nelle PA: ecco le indicazioni della Corte dei conti.


L’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico.

Si sta infatti mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi:

  • sulle entrate
  • sulle spese
  • sugli investimenti
  • e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio.

Così la Corte dei Conti ha stilato un documento programmatico con le linee guida che le Pubbliche Amministrazioni devono tenere in questa fase emergenziale.

Controlli interni nella PA in emergenza Covid-19

Infatti un evento imprevedibile ha messo in discussione alla base la programmazione di bilancio e gli obiettivi complessivi degli enti, ritardando, inoltre, i momenti di programmazione e diverifica dei risultati.

Ne consegue l’esigenza di rivedere le scelte di fondo già prese, adattandole agli effetti indotti sul bilancio ed alle linee perseguite dalla normativa emergenziale.

Ciò si può tradurre:

  • da un lato, in azioni a sostegno della conservazione dell’equilibrio a fronte di una difficoltà di riscuotere le entrate
  • e, dall’altro, sulla necessità di rivedere gli obiettivi di spesa che, almeno in una prima fase, non possono prescindere dalle azioni a sostegno del reddito delle fasce maggiormente incise dalla crisi e dagli interventi a sostegno della ripresa economica.

In questo contesto difficile deve comunque essere assicurato lo svolgimento dei servizi essenziali.

IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Si ravvisa la necessità di adeguare le modalità di attuazione ed i relativi regolamenti interni dei controlli di regolarità amministrativa e contabile per consentire l’applicazione delle procedure di controllo ai diversi contesti organizzativi determinatisi in occasione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Rafforzando così, soprattutto in vista dell’utilizzo di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea, le procedure a presidio del rischio derivante da possibili condotte illecite (frodi, abusi o, semplicemente, cattiva amministrazione).

In molti casi, la modalità di “lavoro agile espletata da remoto con il supporto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (cd. smart working) ha rappresentato lo strumento organizzativo ordinario di svolgimento del lavoro.

Occorrerebbe, altresì, rafforzare la vigilanza sulla corretta ed efficace attuazione delle misure precauzionali necessarie per la prosecuzione dell’attività lavorativa, come:

  • la fornitura di adeguati strumenti di protezione individuale al personale interno
  • l’attivazione delle modalità di lavoro in smart working
  • e la sanificazione dei luoghi di lavoro al riscontro di casi positivi al Coronavirus.

IL CONTROLLO DI GESTIONE

L’esigenza di adeguare gli obiettivi assegnati alle mutate esigenze e modalità di svolgimento delle attività riguarda anche e soprattutto il controllo di gestione.

La relativa struttura, infatti, dovrà rivedere gli strumenti di indagine per verificare la coerenza dei risultati raggiunti con l’evoluzione in atto e i nuovi obiettivi digestione.

In particolare, si dovranno adeguare i contenuti di questa tipologia di controllo interno in funzione dei nuovi indirizzi formalizzati negli strumenti della programmazione regionale e locale.

A tal fine, le modalità di misurazione e valutazione della gestione dovranno tenere conto della straordinarietà della situazione e del ricorso al lavoro agile. E dunque orientandosi su una logica più di risultato che di verifica del processo.

Occorrerebbe avviare, altresì, una riflessione sui controlli di processo e sull’utilizzo degli indicatori più rispondenti alle reali modalità di lavoro determinate dalla situazione emergenziale e in grado di monitorare i tempi di realizzazione degli obiettivi assegnati, ciò al fine di assicurare la miglior efficacia ed efficienza delle attività operative.

IL CONTROLLO STRATEGICO

Sul piano del controllo strategico, occorrerà esaminare le varianti all’impostazione originaria del bilancio di previsione ed avviare una serie di attività e di adempimenti finalizzati ad adeguare tanto la programmazione economico-finanziaria, quanto quella strategico-operativa, alle disposizioni nazionali e alle emergenze determinate dalla situazione sanitaria.

Ciò potrebbe comportare una variazione delle linee programmatiche e, conseguentemente, dei piani strategici e degli strumenti della programmazione regionale e locale (DEFR e DUP) con contenuti e modalità differenti a seconda del diverso grado di avanzamento e della coerenza degli stessi con i risultati attesi.

IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Nel mutato contesto organizzativo, gli enti hanno dovuto contenere gli effetti, diretti ed indiretti, dell’emergenza epidemiologica con ripetuti interventi sul piano della programmazione di bilancio. Questo onde evitare possibili squilibri finanziari conseguenti alla crisi del sistema economico-produttivo ed ai provvedimenti di rinvio delle scadenze dei principali adempimenti contabili.

Appare fondamentale attivare tutte le possibili misure sul fronte delle entrate, con particolare attenzione:

  • alla fase della riscossione, che garantisce l’effettiva copertura delle spese
  • al ricorso alle anticipazioni di tesoreria ordinaria
  • e all’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero.

In questi casi si rivela essenziale monitorare altresì il corretto utilizzo di tutti i diversi strumenti messi a disposizione degli enti per consentire di far fronte all’emergenza.

IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI E SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE NON QUOTATE

Con riguardo al consolidamento dei risultati delle gestioni, la struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati dovrebbe attivare ogni possibile misura di sostegno tesa:

  • a neutralizzare, nell’immediato, gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall’emergenza da Covid-19
  • e a garantire la continuità delle società a partecipazione pubblica che, precedentemente alla crisi pandemica, non si trovavano già in condizioni di crisi strutturale.

Particolare attenzione si dovrebbe prestare agli organismi operanti nei settori maggiormente colpiti (trasporti, attività culturali, etc.) e valutare l’opportunità di interventi adeguativi sui contratti di servizio o l’adozione di misure di sostegno dell’operatività aziendale al riscontro positivo di adeguati parametri di controllo.

IL CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI

Le verifiche relative alla qualità dei servizi devono essere rivolte a rilevare che

  • sia garantito il mantenimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi resi all’utenza,
  • le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività,
  • pur nel contesto che impone di assicurare la garanzia della sicurezza degli ambienti e delle persone.

Particolare attenzione dovrebbe, dunque, essere riservata a tale forma di controllo che, anche nella fase precedente all’emergenza pandemica, non sembra aver trovato ottimale attivazione (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, avente ad oggetto “I controlli interni degli Enti locali, esercizio 2017, p. 36 e ss.).

E questo sebbene si tratti di una ineludibile valutazione che consente un raffronto tra i risultati validati dagli altri controlli con i risultati conseguiti, alla luce dell’effettiva soddisfazione del cittadino utente.

Il testo completo delle Linee Guida della Corte dei Conti

A questo link il testo completo delle linee guida.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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