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Corte UE: privilegi fiscali in base al reddito e non per tipologia

lentepubblica.it • 25 Maggio 2015

normeNella fattispecie in esame, la Corte di giustizia dell’Unione europea è chiamata a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale che verte sull’interpretazione dell’articolo 12, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Ue. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’Amministrazione finanziaria francese ad una contribuente in relazione alla presa in considerazione della retribuzione versata a quest’ultima dall’Unione europea ai fini del calcolo dell’ammontare massimo della contribuzione dovuta a titolo di una tassa in favore degli enti locali, denominata ‘tassa sull’abitazione’, riscossa presso chi disponga o goda privatamente di locali abitativi in Francia.

 

Il protagonista della controversia

 

La contribuente, funzionaria dell’Unione, è proprietaria di una casa in Francia e, ritenendo che, in applicazione dell’articolo 12, secondo comma, del Protocollo, i redditi che le versa l’Unione non debbano essere inclusi nel calcolo del reddito fiscale di riferimento rilevante per la determinazione del massimale della tassa sull’abitazione relativa alla casa occupata con il proprio partner, ha chiesto all’amministrazione tributaria competente lo sgravio automatico da tale tassa per l’anno 2010.

 

Il tribunale accoglieva la domanda della contribuente innescando successivamente un contenzioso generato da un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione proposto dall’Amministrazione finanziaria. L’autorità giurisdizionale adita ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue una  questione, con la quale ha chiesto se l’articolo 12, secondo comma, del Protocollo debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, che prende in considerazione gli stipendi, i salari e gli emolumenti versati dall’Unione ai propri funzionari e altri agenti per la determinazione del massimale della contribuzione dovuta a titolo di tassa sull’abitazione, istituita in favore degli enti locali, in vista di un eventuale sgravio dalla medesima.

 

Le valutazioni della Corte Ue

 

Al riguardo, la Corte Ue rileva che l’articolo 12 del Protocollo garantisce una tassazione uniforme di detti stipendi, salari ed emolumenti per tutti i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, evitando in particolare, da un lato, che, in seguito alla riscossione di imposte nazionali diverse, la loro remunerazione effettiva vari in ragione della loro nazionalità o domicilio e, dall’altro, che, per effetto di una doppia imposizione, la remunerazione stessa sia eccessivamente gravata.

 

Da ciò deriva che il diritto dell’Unione sancisce la netta distinzione tra i redditi soggetti al potere delle amministrazioni tributarie nazionali degli Stati membri, da una parte, e le remunerazioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, dall’altra.

 

Tali remunerazioni sono soggette esclusivamente, quanto alla loro imponibilità eventuale, al diritto dell’Unione, mentre gli altri redditi dei funzionari restano soggetti a imposizione da parte degli Stati membri.

 

L’esenzione prevista dall’articolo 12, secondo comma, del Protocollo concerne, pertanto, unicamente le imposte nazionali analoghe a quelle percepite dall’Unione sulle stesse fonti di reddito.

 

Sulla base di consolidata giurisprudenza, è stato precisato che l’articolo 12, secondo comma, del Protocollo riguarda l’esenzione da qualsiasi tributo nazionale basato, direttamente o indirettamente, sugli stipendi, i salari e gli emolumenti versati dall’Unione ai propri funzionari o altri agenti. Esso osta quindi a qualsiasi tributo nazionale, a prescindere dalla sua natura o dalle sue modalità di riscossione, che abbia l’effetto di colpire, direttamente o indirettamente, i funzionari o gli altri agenti a causa del fatto che percepiscono una remunerazione dall’Unione, e ciò anche quando il tributo non sia commisurato all’entità di detta remunerazione. Così, nell’ipotesi in cui il diritto tributario nazionale preveda un sistema d’imposizione progressivo, detta disposizione vieta di tener conto delle retribuzioni versate dall’Unione ai propri funzionari e altri agenti per stabilire l’aliquota d’imposta su altri redditi non esonerati. Diversamente, i redditi personali di un funzionario sarebbero tassati di più per il solo fatto che questi percepisce una retribuzione dall’Unione.

 

L’interpretazione dell’articolo 12 del protocollo

 

D’altra parte, l’articolo 12 del protocollo non obbliga gli Stati membri a concedere ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione le stesse sovvenzioni accordate ai beneficiari definiti secondo le pertinenti norme nazionali. Detta norma richiede soltanto che una persona soggetta a determinate imposte e che soddisfi le condizioni stabilite dalla normativa nazionale pertinente possa godere di qualsiasi vantaggio fiscale normalmente previsto per i soggetti passivi, al fine di evitare che gravi su di essa un onere fiscale più elevato. L’elemento generatore della tassa sull’abitazione è la disposizione o il godimento a titolo privato di un’abitazione in una località francese, mentre la base imponibile di detta tassa è costituita dal valore locatizio catastale netto e l’aliquota è determinata dalle autorità comunali.

 

La Corte ha già affermato che la tassazione del valore locatizio dell’alloggio di un funzionario o di un altro agente dell’Unione ha natura obiettiva e non ha alcun nesso giuridico con gli stipendi, i salari e gli emolumenti versati da quest’ultima. Ne deriva che la tassa sull’abitazione non può essere assimilata a un’imposta basata sugli stipendi, i salari e gli emolumenti versati dall’Unione ai propri funzionari e altri agenti. Non rileva al riguardo la circostanza che l’importo della contribuzione dovuta a titolo di tale tassa possa eventualmente variare in funzione di quello degli stipendi, dei salari e degli emolumenti versati dall’Unione. Difatti, a far discutere non è il principio dell’assoggettamento di un funzionario o di altro agente dell’Unione alla tassa sull’abitazione, bensì soltanto la considerazione degli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione nel calcolo delle entrate del nucleo familiare interessato, onde determinare se il debitore di detta tassa possa beneficiare della fissazione di un massimale della contribuzione dovuta a tale titolo.

 

Ebbene, la normativa nazionale non contiene alcuna disposizione che impedisca ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione di beneficiare dello sgravio parziale dalla tassa sull’abitazione alle stesse condizioni applicabili ad ogni altro contribuente ammesso a tale vantaggio, ossia alla condizione che il reddito fiscale di riferimento non superi la soglia di legge.

 

Importo del reddito e sgravio

 

Invero, la causa di esclusione dallo sgravio parziale dalla tassa sull’abitazione non risiede nella circostanza di essere funzionario o altro agente dell’Unione che percepisce un salario superiore alla soglia del reddito fiscale di riferimento, bensì discende dalla condizione generale relativa all’importo dei redditi che danno diritto a detto beneficio, condizione che si applica in maniera non discriminatoria tanto ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione quanto a ogni altro contribuente dello Stato membro interessato.
Inoltre, la Corte Ue sottolinea che il meccanismo dello sgravio parziale dalla tassa sull’abitazione è stato introdotto per evitare situazioni di ingiustizia e costituisce una misura sociale che consente ai nuclei familiari a basso reddito di fare fronte alle imposte comunali. Laddove si ammettesse un’esclusione degli stipendi, dei salari e degli emolumenti versati dall’Unione sul fondamento delle disposizioni dell’articolo 12 del Protocollo, avrebbe luogo, pertanto, uno snaturamento della misura sociale istituita.

 

Le conclusioni della Corte di giustizia

 

La Corte dell’Ue perviene alla conclusione che l’articolo 12, secondo comma, del protocollo deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, che prenda in considerazione gli stipendi, i salari e gli emolumenti versati dall’Unione ai propri funzionari e altri agenti per la determinazione del massimale della contribuzione dovuta a titolo di una tassa sull’abitazione, istituita in favore degli enti locali, in vista di un eventuale sgravio dalla medesima.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Marcello Maiorino
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