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Corte dei Conti: chiarimenti sul tetto al salario accessorio nelle PA

lentepubblica.it • 3 Agosto 2017

5 per milleLa deliberazione n. 64/2017 della Sezione della Liguria fornisce chiarimenti su come incide oggi, nel 2017, il taglio operato sul tetto al salario accessorio nel 2015 per consolidare le decurtazioni.


Il decreto-legge n. 78/2010, aveva prescritto che “a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. L’istante pone il riferito dubbio in ragione delle nuove disposizioni introdotte, in materia, dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, che dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

 

Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2015 (rectius, nel solo anno 2015, come si avrà modo di precisare più avanti), il fondo per la contrattazione integrativa, costituito secondo le pertinenti regole dei vari CCNL di comparto (cfr. art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), non è stato più soggetto al tetto dell’ammontare costituito nel 2010 né all’obbligo di riduzione in misura proporzionale alle cessazioni dal servizio, ma, al fine di consolidare i risparmi intervenuti nel quadriennio 2011-2014, andava decurtato di un importo pari alle riduzioni operate nel ridetto quadriennio (vale a dire, ove l’ente abbia correttamente operato, di quelle riportate nel fondo costituito per l’esercizio 2014, che, in virtù del meccanismo di riduzione previsto dalla previgente norma, incorporano tutte quelle da effettuare nel quadriennio 2011-2014).

 

L’effetto concreto della disciplina, che, per il solo anno 2015, ha permesso l’espansione dei fondi per la contrattazione integrativa, è stato quello di consentirne l’integrazione con alcune risorse previste dai vari CCNL di comparto, rimaste, nella sostanza, inoperanti nel quadriennio 2011-2014, come la parte stabile della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e gli eventuali assegni ad personam del personale cessato dal servizio.

 

I magistrati contabili, ricordano innanzitutto che l’articolo 1, comma 456, della legge 147/2013 non è più operante dal 2016, né riprodotto dal 2017 (in cui, con l’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, è stata abrogata anche la norma precedente). Tuttavia, i soli effetti della ridetta decurtazione continuano a operare, costituendo uno degli elementi numerici in base ai quali è stato costituito, concretamente, il fondo per la contrattazione integrativa del 2015, che ha operato come tetto di riferimento per il successivo anno 2016, e, di conseguenza, per il corrente anno 2017.

 

Il fondo per la contrattazione integrativa del 2015, ha operato come tetto di riferimento per il successivo anno 2016, e, di conseguenza, per il corrente anno 2017. Per il corrente esercizio, quindi, si dovrà far riferimento all’effettiva costituzione del fondo dell’anno 2016.

 

 

 

Fonte: Corte dei Conti, Sezione della Liguria
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