In arrivo, venerdì 31 luglio, la scadenza per i contribuenti Iva che intendono “capitalizzare” il credito Iva maturato nel periodo aprile-giugno 2015. La richiesta può essere avanzata solo nel caso in cui l’eccedenza di imposta detraibile sia di importo superiore a 2.582,28 euro.
Deve essere presentata compilando il modello Iva Tr, che è disponibile on line sul sito delle Entrate con le relative istruzioni e che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica, direttamente dall’interessato o tramite intermediari abilitati, usufruendo dei canali Fisconline o Entratel.
Due, dunque, le strade percorribili: rimborso (in tutto o in parte) o utilizzo in compensazione con altri tributi, contributi e premi (articolo 17 del Dlgs 241/1997). La facoltà di richiedere il rimborso del credito Iva infrannuale (o il suo utilizzo in compensazione) è consentita esclusivamente a determinate categorie di contribuenti (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr 633/1972):
Se anziché il rimborso si richiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale, l’eventuale superamento del limite di 5.000 euro annuali comporta che le somme sono materialmente “spendibili” soltanto a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di rimborso/compensazione. Inoltre, l’operazione deve essere effettuata esclusivamente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per il credito relativo al secondo trimestre, nell’F24 va indicato il codice tributo “6037”.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Rosa Colucci