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Credito d’imposta per gli investimenti: la data di stipula non è decisiva

lentepubblica.it • 16 Settembre 2014

Per individuare la spettanza del credito d’imposta per gli investimenti, non è decisiva la data di stipula del contratto di locazione finanziaria intervenuto con il produttore

L’articolo 8, comma 5, della legge n. 388 del 2000, nella sua versione originaria, prevedeva l’attribuzione automatica del credito d’imposta da utilizzare in sede di dichiarazione annuale dei redditi, esclusivamente in compensazione con debiti tributari e contributivi dell’imprenditore o del lavoratore autonomo, agli operatori economici residenti in aree svantaggiate del Paese che avessero acquisito determinati beni strumentali all’esercizio dell’attività commerciale o di lavoro autonomo.
A sua volta, invertendo il criterio di automaticità nell’assegnazione del credito d’imposta fino a concorrenza dei fondi stanziati, l’articolo 10 del Dl n. 138 del 2002, in riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del citato decreto legge), ha subordinato la fruizione del beneficio alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di una preventiva istanza da parte del contribuente e al suo accoglimento da parte della stessa Agenzia.
 
Pertanto, rilevantissima è la data in cui detti soggetti abbiano conseguito il diritto al contributo, ossia il momento nel quale l’acquisto dei beni strumentali nuovi sono da ritenere effettuati, che nel caso di specie era una trivellatrice acquisita mediante locazione finanziaria il cui contratto, è stato ritenuto dal giudice di merito conclusosi a seguito dell’invio da parte della società utilizzatrice del bene del contratto già firmato dal produttore (il quale, come noto, non è la società di locazione finanziaria).
 
La pronuncia n. 9417/2014 della Corte regolatrice del diritto oppone, invece, la mancata conclusione del contratto di leasing prima dell’8 luglio 2002, avendo qualificato la fattispecie negoziale in termini dileasing finanziario il quale – come noto – postula un collegamento funzionale tra il contratto di vendita stipulato tra il fornitore e la società di leasing e quello stipulato tra quest’ultima e l’utilizzatore/finanziato che si realizza mediante clausole di interconnessione, inserite nel primo contratto citato. In tal modo, viene ripreso quanto affermato della Cassazione, ma in tema di fallimento della società finanziatrice, nella sentenza 20 luglio 2007, n. 16158, per la quale “in tale contesto, non assumendo il fornitore alcun impegno diretto nei confronti o a favore dell’utilizzatore, l’acquisto del bene rappresenta non solo un atto giuridico strumentale alla concessione in godimento, ma anche un evento che deve logicamente precedere l’attribuzione all’utilizzatore della detenzione autonoma qualificata della cosa, che deve necessariamente provenire dal concedente-proprietario perché si perfezioni il contratto di leasing”.
 
La sentenza della Corte di legittimità in nota fonda il proprio convincimento in ordine alla rilevanza temporale dell’acquisizione ritenendo che la consegna del bene all’utilizzatore costituisce, da un canto, l’adempimento dell’obbligazione di consegna del fornitore all’utilizzatore e, per altro verso, esecuzione da parte del fornitore medesimo di un incarico conferitogli dal concedente nell’interesse dell’utilizzatore, creditore del concedente in base al contratto di leasing.
 
Orbene la decisione del Supremo collegio ritiene sussistente l’errore di diritto del giudice di merito avendo dato rilievo, al fine di ritenere che la conclusione del contratto di leasing traslativo del bene strumentale era sicuramente avvenuta prima dell’8 luglio 2002, “non al rapporto tra la società contribuente, utilizzatore, e la concedente, ma al rapporto dell’utilizzatore con il fornitore produttore del bene”.
Dalla lettura della esposizione, infatti, non è dato comprendere perché il contratto di leasing sarebbe avvenuto dopo l’8 luglio 2002, posto “il contratto di leasing è stato notificato alla contribuente il 6 luglio 2002”, salvo a voler intendere tale locuzione quale invio dal fornitore all’utilizzatore finale di una bozza del contratto di locazione finanziaria che avrebbe dovuto essere sottoscritto dalla società di leasing e dall’utilizzatore e che, quindi, lascerebbe presumere che la società utilizzatrice avesse ricevuto dalla società di locazione finanziaria il contratto di locazione finanziaria successivamente all’8 luglio 2002.
 
Non si rinvengono precedenti negli esatti termini, ma può rilevarsi come nella sentenza della Corte regolatrice del diritto nella recentissima pronuncia 12 febbraio 2014, n. 3110, ha reputato irrilevante che le fatture d’acquisto per quegli investimenti che risultano unitari siano successive all’8 luglio 2002, data dalla quale, ripetesi, il Dl n. 138 del 2002 ha imposto l’obbligo di presentare un’istanza preventiva per gli investimenti da effettuare successivamente.

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

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