Il ministero dello Sviluppo economico (Mise), con il decreto direttoriale 23 aprile 2018, ha definito la procedura di ammissione delle piccole e medie imprese alle risorse Pon (Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 Fesr) in relazione al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
L’intervento si è reso necessario dopo la modifica alla disciplina del beneficio fiscale operata dal Dl 243/2016 (articolo 7-quater) e dai conseguenti provvedimenti attuativi adottati dall’Agenzia delle entrate. Prima di analizzare i contenuti del decreto, è utile ricostruire sinteticamente la normativa che regolamenta l’agevolazione.
È stata la legge di stabilità 2016 a istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (articolo 1, commi da 98 a 108, legge 208/2015).
Il beneficio è operativo dal 30 giugno 2016. Le imprese che vogliono fruire del credito d’imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle entrate, utilizzando lo specifico modello (cfr provvedimento 24 marzo 2016, provvedimento 14 aprile 2017 e provvedimento 29 dicembre 2017).
Dopo aver verificato i dati dichiarati nella comunicazione, l’Agenzia trasmette alle imprese il provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta. L’Agenzia ha fornito chiarimenti interpretativi sulla disciplina in esame dapprima con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 e successivamente con la circolare n. 12/E del 13 aprile 2017.
Relativamente all’agevolazione concessa alle piccole e medie imprese (Pmi), agli oneri derivanti dall’attribuzione del credito d’imposta si fa fronte a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel “Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020” (Pon) e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020 delle regioni in cui si applica l’incentivo.
In materia il Mise è intervenuto con i decreti 29 luglio 2016 e 9 agosto 2017.
In particolare, possono beneficiare del credito d’imposta Pon le piccole e medie imprese che hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l’acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti ai seguenti specifici criteri di ammissibilità:
I progetti di investimento delle Pmi del Mezzogiorno, che soddisfano tali criteri di ammissibilità, sono sottoposti ad apposita istruttoria da parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Mise. Le modalità per la valutazione di eleggibilità dei progetti d’investimento all’utilizzo delle risorse Pon e di comunicazione del provvedimento di utilizzo delle risorse, nonché gli adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento e gli ulteriori obblighi per le imprese beneficiarie sono stati definiti con il decreto direttoriale 4 gennaio 2017.
Il decreto direttoriale 23 aprile 2018
Dopo aver brevemente ricordato la normativa di riferimento, è possibile ora illustrare il contenuti del decreto in esame.
Il decreto disciplina la procedura di ammissione alle risorse del Pon dei progetti di investimento delle piccole e medie imprese beneficiarie del credito d’imposta (le Pmi, cioè, che hanno già ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate) alla luce delle modifiche introdotte dal ricordato Dl 243/2016, nonché dai provvedimenti 14 aprile 2017 e 29 dicembre 2017. In particolare, le nuove disposizioni si applicano ai progetti che comprendono investimenti effettuati dalle Pmi beneficiarie a partire dal 1° marzo 2017.
I progetti che comprendono esclusivamente investimenti effettuati prima del 1° marzo 2017 restano disciplinati dal decreto direttoriale 4 gennaio 2017, salvo quanto previsto per gli investimenti effettuati nella regione Sardegna e per gli adempimenti a cui sono tenute le Pmi beneficiarie.
Se le Pmi hanno presentato la comunicazione all’Agenzia delle entrate prima dell’emanazione del provvedimento 14 aprile 2017, le disposizioni del decreto in esame si applicano previo invio alla stessa Agenzia della comunicazione rettificativa prevista dalla circolare n. 12/E del 13 aprile 2017 (paragrafo 2.2).
A partire dal 1° gennaio 2017, sono ammissibili al Pon i progetti di investimento effettuati nell’intero territorio della regione Sardegna. Ai progetti di investimento effettuati in Sardegna dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 si applicano le disposizioni del decreto direttoriale 4 gennaio 2017.
Come già anticipato, per valutarne l’ammissibilità al Pon, i progetti di investimento sono sottoposti all’istruttoria della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Mise. L’istruttoria si articolata nelle seguenti fasi:
La verifica di ammissibilità è finalizzata ad accertare che i progetti di investimento risultino:
In caso di esito positivo dell’istruttoria, il Mise adotta e trasmette alle Pmi il provvedimento di utilizzo delle risorse Pon, che contiene:
La Pmi beneficiaria deve rendicontare le spese di acquisizione delle immobilizzazioni materiali previste nella comunicazione ed effettivamente sostenute, utilizzando il modulo “Dichiarazione di spesa”. Alla dichiarazione di spesa è necessario allegare:
La dichiarazione di spesa deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale della Pmi beneficiaria. In quest’ultimo caso, deve essere allegata copia della procura e del documento d’identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.
La Pmi beneficiaria deve inviare la documentazione al Mise:
Il Mise accerta:
Se la verifica ha esito negativo, il Mise provvede a disimpegnare, in tutto o in parte, le risorse Pon a copertura del credito d’imposta e a darne comunicazione all’Agenzia delle entrate e alla Pmi beneficiaria.
La Pmi beneficiaria, inoltre, deve:
Le Pmi beneficiarie, che hanno realizzato il progetto di investimento nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), non devono cedere né rilocalizzare l’attività produttiva fuori delle regioni entro tre anni dall’ultima fruizione del credito d’imposta.
Invece, le Pmi beneficiarie, che hanno realizzato il progetto di investimento nelle zone assistite delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), non devono cedere né rilocalizzare l’attività produttiva fuori dell’ambito territoriale di intervento del Pon entro tre anni dall’ultima fruizione del credito d’imposta.
Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori (cfrarticolo 14, paragrafo 7, Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014).
Il Mise può disporre, in ogni fase del procedimento, verifiche e controlli di natura documentale sull’avvenuta realizzazione e sull’ammissibilità di ciascun progetto di investimento finanziato con le risorse del Pon, riservandosi la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche in loco su un campione di imprese agevolate, determinato anche sulla base delle risultanze dei controlli documentali.
Gli ulteriori oneri informativi, a cui sono tenute le Pmi beneficiarie, sono indicati nell’apposito modello allegato al decreto.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano