Il provvedimento legislativo, rispetto a quanto previsto dalla versione originaria del testo, ha ampliato ulteriormente la platea dei contribuenti ammessi alla procedura, estendendo la definizione agevolata anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione”.
Questa novità, unita alla possibilità di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (già prevista dalla versione originaria del Dl 148/2017), consente di ampliare notevolmente la platea dei contribuenti che possono accedere alla definizione agevolata: in definitiva, la domanda di rottamazione, in virtù delle nuove regole, può essere presentata per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Ricordiamo che la definizione agevolata consente di regolarizzare la propria posizione tributaria pagando il debito senza aggiunta di sanzioni e interessi di mora. In aiuto ai contribuenti, sul portale della Riscossione, una guida alla compilazione del nuovo modello, le risposte alle domande più frequenti (faq) e molte altre informazioni utili.
Tre vie per “rottamare”, uno il termine per presentare la domanda
Un comunicato dell’Agenzia delle entrate-Riscossione spiega come aderire alla definizione agevolata “riformata”. La domanda di adesione va inviata entro il 15 maggio 2018. Tre i canali possibili:
Parola all’Agenzia delle entrate-Riscossione
A questo punto, si mette in moto l’Agenzia delle entrate-Riscossione, che dovrà spedire al contribuente, per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con gli eventuali carichi 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento. Inoltre, coloro che hanno aderito alla rottamazione riceveranno un comunicazione di accoglimento della domanda con l’importo dovuto ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rateizzazione indicato dall’istante nel modello DA 2000/17.
Il punto sulle nuove date in agenda
Le ultime modifiche hanno comportato una rivisitazione delle scadenze:
Ripescaggio possibile per “respinti”
Nuova chance anche per chi si è visto respingere la precedente istanza di rottamazione perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre dello scorso anno per le dilazioni in corso al 24 ottobre 2016. I contribuenti che si trovano in questa situazione potranno, fino al 15 maggio 2018, presentare una nuova istanza di “rottamazione”, utilizzando il modello DA 2000/17.
Infine, per completezza si ricorda che la versione definitiva del Dl 148/2017 ha posticipato dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate riguardanti la rottamazione 2016, scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate