Il decreto-Genova (Dl 109/2018) è legge: il Senato ha approvato in via conclusiva il disegno di legge di conversione. Diventano così definitive le misure adottate per far fronte all’emergenza determinata dal crollo di un tratto del ponte Morandi a Genova, avvenuto lo scorso 14 agosto. Il testo, peraltro, contiene anche disposizioni relative ai territori colpiti dal terremoto nel 2016 e 2017 (Italia centrale e alcuni comuni dell’isola di Ischia) e altre misure finalizzate a garantire la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti.
In ambito tributario, il decreto prevede numerose agevolazioni sia a favore dei contribuenti (persone fisiche e imprese) residenti e operanti a Genova sia a favore dei territori dei comuni di Ischia (Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno) colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017.
Durante il passaggio parlamentare, l’impianto delle misure fiscali è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alle previsioni contenute nella versione “originaria” del decreto, per cui si rinvia all’articolo pubblicato lo scorso 1° ottobre per una panoramica completa.
In estrema sintesi, si ricorda che, per quanto riguarda la città di Genova, il decreto prevede:
Inoltre, per il sostegno alle attività imprenditoriali è prevista l’istituzione di una zona franca urbana (Zfu). Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all’interno della Zfu e che hanno subìto a causa del crollo una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018, rispetto (in base alle modifiche apportate dalla Camera) al valore mediano del corrispondente periodo dell’ultimo triennio 2015-2017, beneficiano, per la prosecuzione delle proprie attività nel comune di Genova, di diverse agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dai tributi locali ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali).
Per quanto riguarda i comuni di Ischia colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017, il decreto proroga ed estende l’ambito di applicazione di alcune agevolazioni introdotte dal Dl 148/2017 e dalla legge di bilancio 2018, relative a imposte sui redditi, Imu, Tasi e Tari. Si stabilisce, inoltre, la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate