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Decreto Legge Fiscale: nota sugli articoli riguardanti i Comuni

lentepubblica.it • 3 Novembre 2016

Regimi-fiscali-agevolatiPubblicata la nota di lettura Anci-Ifel sul DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

 

Il decreto legge d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre u.s. insieme alla legge di bilancio. Il d.l fa parte infatti della manovra di bilancio 2017.

 

Pubblicato in G.U. il 24 ottobre è stato trasmesso alla Camera dei deputati ed assegnato alle commissioni congiunte bilancio e finanze.

 

Si riporta in allegato un breve commento degli articoli di maggiore interesse per i Comuni.

 

Ad esempio, l’articolo 1 dispone lo scioglimento di tutte le società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017, con estinzione delle stesse senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dal 1° luglio 2017 l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, è riattribuito all’Agenzia delle entrate ed è svolto da un ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione” (AdER) sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

L’AdER subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al DPR n. 602 del 1973, n. 602.

 

Entro il 1° luglio 2017:

  1.  l’agenzia delle Entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute dall’INPS;
  2. le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al MEF;
  3. gli organi societari delle società del Gruppo Equitalia deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge.

 

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’agenzia delle entrate, presidente del nuovo ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:

 

– i servizi dovuti e le risorse disponibili;

 

– le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;

 

– gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell’evasione ed elusione fiscale;

 

– gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi;

 

– le modalità di vigilanza sull’operato dell’ente da parte dell’agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;

 

– la gestione operativa con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione, nonché modalità di comunicazione preventiva volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l’amministrazione fiscale, in attuazione dello Statuto dei diritti dei contribuenti (legge n. 212 del 2000).

 

Le prerogative ed i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui alla norma di riforma del 2005 (art. 3 del dl n. 203), si intendono riferiti, in quanto compatibili, alla nuova agenzia preposta alla riscossione.

 

Salvo per quanto disposto dall’articolo 2 (facoltà dei Comuni di avvalersi del nuovo soggetto), l’articolo in questione non interviene sulla riscossione delle entrate comunali, né vi fa espresso riferimento.

 

In allegato il testo completo della nota.

 

 

Fonte: ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
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