Pubblicato il Decreto del MIT su criteri di accesso al fondo demolizione opere abusive.
Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23 giugno 2020, recante “Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive”.
Il Decreto disciplina le modalità per l’erogazione ai Comuni dei contributi per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, utilizzando il fondo di cui all’art. 1 comma 26 della Legge n. 205/2017 che ammonta a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Il decreto finanzia le spese dei Comuni, incluse
connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati
dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti.
Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dell’intervento, così come indicato al momento della presentazione della domanda e in base a quanto risulta dal quadro tecnico-economico e sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 metri cubi, insistenti su specifiche aree
Inoltre eventuali risorse residuali potranno essere utilizzate per le medesime tipologie di abusi edilizi e aree, per volumetrie pari o superiori a 250 m3 e inferiori a 450 m3.
Infine le domande per accedere al Fondo dovranno essere presentate dal legale rappresentante del Comune o da un suo delegato, a pena di nullità, tramite il modulo elettronico che sarà reso disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro la data che indicata dallo stesso Ministero.