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Decreto Quota 100 e Reddito di Cittadinanza: le misure fiscali

lentepubblica.it • 31 Gennaio 2019

decreto-quota-100-reddito-di-cittadinanza-misure-fiscaliDecreto Quota 100 e Reddito di Cittadinanza: le misure fiscali. Il provvedimento prevede, tra l’altro, un regime di detassazione dell’indennità di fine servizio e un ulteriore aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi “new slot”.


Oltre alle norme in materia di reddito di cittadinanza e “quota 100”, il Dl 4/2019 contiene anche alcune disposizioni di natura fiscale. Di seguito si fornisce una sintesi delle misure più rilevanti.

 

Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione: detraibilità e deducibilità dell’onere

 

L’articolo 20 del decreto prevede che, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata prevista dall’articolo 2, comma 26, legge 335/1995, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti al 29 gennaio 2019 (giorno di entrata in vigore del decreto in esame) compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle ricordate forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Questi periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

 

La facoltà di riscatto è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, e l’onere deve essere determinato in base ai criteri indicati dall’articolo 2, comma 5, Dlgs 184/1997.

 

L’onere così determinato è detraibile nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

 

Per i lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato attraverso la destinazione a tal fine dei premi di produzione spettanti al lavoratore. In questa ipotesi, l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione dei redditi da lavoro dipendente.

 

Indennità di fine servizio – finanziamenti agevolati – esenzione imposte

 

L’articolo 23 stabilisce che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato introdotto dal decreto (“quota 100”) decorrono dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata previste dall’articolo 24, Dl 201/2011.

 

Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’Inps, gli stessi soggetti, nonché coloro che accedono alle forme di pensione anticipata, possono richiedere, mediante un finanziamento bancario agevolato, una somma pari all’indennità di fine servizio maturata. L’importo finanziabile è pari a 30mila euro ovvero alla somma spettante nel caso in cui l’indennità di fine servizio sia di importo inferiore.

 

Il finanziamento, e le connesse formalità, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

 

Detassazione indennità di fine servizio

 

Il successivo articolo 24 introduce un regime di detassazione Irpef dell’indennità di fine servizio in forza del quale l’aliquota Irpef sull’indennità (determinata secondo le regole stabilite dall’articolo 19, comma 2-bis, Tuir) è ridotta in maniera crescente rispetto al tempo trascorso fra la cessazione del rapporto di lavoro (o, in caso di cessazione avvenuta anteriormente al 1° gennaio 2019, fra questa data) e la relativa corresponsione.

 

In particolare, l’aliquota è ridotta in misura pari a:

 

  • 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte dopo dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
  • 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
  • 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
  • 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
  • 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

La riduzione non si applica sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50mila euro.

 

Disposizioni in materia di giochi

 

Il decreto, infine, contiene alcune disposizioni relative alla disciplina fiscale dei giochi (articolo 27).

 

Queste, in sintesi, le novità:

 

  • la ritenuta sulle vincite del gioco “10&lotto” (e dei relativi giochi opzionali e complementari) è fissata all’11% a partire dal 1° luglio 2019; resta ferma la ritenuta dell’8% per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa
  • l’aumento delle aliquote del prelievo erariale unico (Preu) applicabili agli apparecchi “new slot” è pari al 2% (rispetto all’1,35% recentemente stabilito dalla legge di bilancio 2019)
  • per il 2019, i versamenti a titolo di Preu sugli apparecchi idonei per il gioco lecito dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre sono maggiorati nella misura del 10% ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati in acconto, comprensivi delle maggiorazioni.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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