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Definizione Agevolata PVC 2019: le disposizioni attuative

lentepubblica.it • 24 Gennaio 2019

definizione-agevolata-pvc-2019Definizione agevolata dei PVC 2019: pronte le disposizioni attuative. Sono regolarizzabili le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate ai tributi, escluse quelle relative a settori impositivi non richiamati dalla norma, come l’imposta di registro.


Il provvedimento 23 gennaio 2019, emanato dall’Agenzia delle entrate d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, detta le disposizioni attuative dell’articolo 1 del Dl 119/2018, che consentono di definire integralmente, senza applicazione delle sanzioni, le violazioni riferite a ciascun periodo d’imposta – oggetto di processo verbale di constatazione consegnato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) – in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.

 

Se il Pvc riguarda più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche solo uno di essi.

 

Definizione agevolata PVC 2019

 

Oggetto della definizione agevolata sono le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate ai tributi, irrogabili ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 472/1997, con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori diversi da quelli espressamente indicati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale, che non incidono sul calcolo dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento delle imposte. Sono regolarizzabili anche le violazioni in materia di Iva all’importazione.

 

Il contribuente che vuole cogliere l’opportunità di definire in maniera agevolata il processo verbale deve presentare, entro il 31 maggio 2019, le dichiarazioni per i periodi d’imposta per i quali, al 31 dicembre 2018, non sono ancora scaduti i termini di decadenza dell’accertamento, tenendo conto anche dell’eventuale raddoppio dei termini (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, Dl 78/2009).

 

Per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei Pvc definibili, i termini per l’accertamento sono prorogati di due anni, limitatamente ai tributi per i quali sono state constatate le violazioni, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione per la regolarizzazione.

 

Chi può accedere?

 

Possono accedere alla definizione agevolata anche i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta oggetto del processo verbale che si intende definire, anche se, per le eventuali successive attività di controllo, la dichiarazione non presentata è comunque considerata omessa.

 

Sono definibili anche le violazioni relative a indebite compensazioni di crediti agevolativi.

 

I soci possono definire il reddito di partecipazione imputato pro-quota dalla società partecipata, presentando l’istanza per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi a loro imputabili, sulla base del prospetto che la società deve rilasciare loro a seguito della presentazione della propria dichiarazione per la definizione del processo verbale.

 

Dai maggiori imponibili emergenti non sono scomputabili perdite pregresse ulteriori rispetto a quelle indicate nella dichiarazione originaria.

 

La procedura

 

La procedura si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento delle imposte autoliquidate (o il riversamento del credito indebitamente compensato) ovvero della prima rata. Le somme dovute, infatti, possono essere pagate – senza possibilità di compensazione – in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, calcolati dal giorno seguente al termine di versamento della prima rata.

 

In caso di mancato perfezionamento, poiché la dichiarazione presentata non produce effetti, l’ufficio emetterà avviso di accertamento, scomputando dalla maggiore imposta quanto eventualmente versato per la definizione non andata a buon fine. Sanzioni e interessi saranno calcolati sulla base della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel Pvc, al lordo degli importi eventualmente versati ai fini della definizione.

 

I codici tributo

 

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, la risoluzione 8/2019 ha istituito i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza degli importi indicati nella colonna “importi a debito versati”:

 

– “PF01”, per l’Irpef
– “PF02”, per l’Ires
– “PF03”, per l’Iva
– “PF04”, per le ritenute
– “PF05”, per l’Ivie
– “PF06”, per l’Ivafe
– “PF07”, per le altre imposte dirette e sostitutive
– “PF08”, per gli altri tributi erariali
– “PF09”, per i crediti d’imposta da agevolazioni.

 

In caso di versamento a rate, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” va riportato il numero della rata trimestrale in pagamento seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio: “0120”, per il pagamento della prima rata di venti); in caso di pagamento in unica soluzione, si indica “0101”.

 

Nel campo “anno di riferimento” bisogna scrivere l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata.

 

Vanno invece esposti nella sezione “Regioni” i codici tributo:

– “PF10”, per l’addizionale regionale all’Irpef
– “PF11”, per l’Irap.

 

Nel campo “codice regione” va indicato il codice della Regione o Provincia autonoma a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella “T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”.

 

Per i campi “rateazione/mese rif.” e “anno di riferimento”, valgono le stesse indicazioni fornite per i tributi erariali.

 

Va riportato nella sezione “Imu e altri tributi locali” il codice:

“PF12”, per l’addizionale comunale all’Irpef.

 

Nel campo “codice ente/codice comune” va indicato il codice catastale del comune a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella “T4 – Codici Catastali dei Comuni”.

 

Per i campi “rateazione/mese rif.” e “anno di riferimento”, valgono le stesse indicazioni fornite per i tributi erariali e quelli regionali.

 

Infine, per il versamento dei contributi previdenziali, occorre esporre nella sezione “Inps”, nel campo “causale contributo” le seguenti sigle:

“PFAC”, per i contributi artigiani
– “PFCP”, per i contributi commercianti
– “PFLP”, per i contributi liberi professionisti.

Bisogna poi riportare:

– nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente
– nel campo “matricola Inps/codice Inps/filiale azienda”, il codice fiscale della persona fisica (formato 7)
– nel campo “periodo di riferimento”, nelle colonne “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento.

 

Per quanto riguarda i Pvc aventi a oggetto violazioni riferite alle dichiarazioni e operazioni doganali, in materia di Iva all’importazione:

 

  • occorre presentare una dichiarazione in carta libera, direttamente o all’indirizzo Pec, al competente ufficio delle Dogane ed effettuare il versamento dell’imposta, in un’unica soluzione, senza applicazione di interessi e sanzioni
  • le somme dovute per violazioni in materia di Iva all’importazione vanno versate in dogana con le ordinarie modalità (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento)
  •  la procedura si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con l’effettuazione del versamento entro il 31 maggio 2019
  • si può avvalere della definizione anche il contribuente al quale, dopo il 24 ottobre 2018, l’ufficio delle Dogane ha notificato un atto di accertamento avente a oggetto le violazioni contestate nel Pvc, sempre che tale procedimento non sia stato già concluso tramite altri istituti definitori ovvero con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale. Non è causa di preclusione neppure la presentazione di memorie difensive riguardanti le violazioni constatate nel processo verbale oggetto di definizione agevolata.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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