L’articolo 2 del decreto legge 119/2018 consente di definire in via agevolata gli atti – emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli – del procedimento di accertamento, cioè gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione.
Per la definizione, occorre pagare le sole somme riferite a tributi e contributi, in un’unica soluzione o in più rate; non sono invece dovuti gli importi relativi a sanzioni amministrative, interessi ed eventuali accessori (ad esempio, le spese di notifica).
Il provvedimento del 9 novembre 2018 detta le disposizioni attuative.
Nei casi in cui l’atto non richieda il pagamento di tributi, il contribuente che intende avvalersi della definizione deve manifestare la volontà tramite una comunicazione, in carta libera, da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento relativo a ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata. Ciò può verificarsi, ad esempio, in caso di rettifica di minor perdita, di rettifica di imponibile Irpef o Ires, nei confronti dei soggetti che producono redditi in forma associata (articolo 5 del Tuir) o di soggetti “trasparenti” (articoli 115 o 116 del Tuir), oppure di atti di recupero relativi a crediti esistenti compensati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge.
La definizione agevolata disciplinata dall’articolo 2 del Dl 119/2018 riguarda:
Sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del Dl 167/1990 (voluntary disclosure). La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.
Inoltre, non rientrano nella definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la relativa controversia pendente potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’articolo 6 dello stesso Dl 119/2018 (vedi ‘Pace fiscale e vertenze tributarie”’).
Come accennato, il contribuente può definire il rapporto relativo agli atti indicati pagando gli importi relativi a tributi e contributi, non anche quelli di sanzioni amministrative, interessi ed eventuali accessori. I termini entro cui effettuare il versamento per il perfezionamento della definizione sono diversi in base al tipo di atto:
In quest’ultima ipotesi, nel computo del termine si contano anche i periodi che sospendono il termine per presentare ricorso, se il contribuente aveva già prodotto, prima del 24 ottobre 2018, istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica dell’avviso di accertamento oppure un’istanza di scomputo delle perdite (modello Ipec e/o modello Ipea). Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia, dall’entrata in vigore del decreto, a tali istanze.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, di cui, la prima rata dev’essere versata entro i termini suindicati, mentre le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento:
Ad ogni atto deve corrispondere una singola delega di pagamento, modello F24 o F23, secondo i casi. Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.
Tutti gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono a disposizione nel fornire la necessaria assistenza per consentire ai contribuenti di avvalersi correttamente delle definizioni agevolate.
Per la definizione agevolata degli atti di accertamento relativi alle risorse proprie tradizionali Ue (come i dazi doganali), sono dovuti anche gli interessi di mora a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino alla data del pagamento. La volontà di definire i debiti va espressa tramite una comunicazione in carta libera da presentare, direttamente o all’indirizzo Pec, all’ufficio delle Dogane o a quello dei Monopoli che ha emesso l’atto.
Lo stesso ufficio comunica l’importo da versare in unica rata entro il 23 novembre 2018. Il versamento deve essere effettuato in Dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento: contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento.
All’ufficio dei Monopoli, invece, il versamento va fatto sul conto corrente postale allo stesso intestato.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate