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Comuni: ancora caos sulle delibere delle tariffe fuori termine

lentepubblica.it • 15 Novembre 2015

pareggio di bilancio“Bene la positiva valutazione politica che ha portato all’accoglimento della richiesta Anci di una deroga per i Comuni che hanno approvato delibere sui tributi locali entro il 30 settembre 2015, così Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno e delegato Anci alla finanza locale. È necessario però che tale previsione sia inserita in un decreto in adozione, in modo da renderla immediatamente applicabile ed evitare futuri contenziosi”.

 

“La richiesta, sottolinea, era stata formulata perché si era creata una condizione che rasentava l’assurdo, con Comuni che avevano approvato le delibere il 31 luglio ad un solo giorno dalla scadenza, ci tengo a sottolineare che tali ritardi, nella maggior parte dei casi, sono ascrivibili al fatto che nei Comuni, dopo il turno elettorale, si era proceduto alla convalida delle elezioni solo ai primi di luglio. Non c’era quindi una volontà di differire delle scelte, ma una mancanza di tempi tecnici per la presentazione del bilancio. Non si tratta quindi di una sanatoria, conclude Castelli, ma di un atto di realismo”

 

Le nuove decisioni potranno entrare in vigore solo dal 2016, quando però sul Fisco immobiliare cambierà tutto un’altra volta.

 

Fino all’introduzione del comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), i termini entro cui deliberare le tariffe e le aliquote di imposta erano fissati dall’articolo 27, comma 8 della legge 23.12.2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) il quale modificando l’articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 aveva sancito il principio secondo cui il termine per deliberare:

 

  • le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef,

 

  • le tariffe dei servizi pubblici locali,

 

  • i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali

 

era fissato, non più entro il 31.12, ma entro la data, fissata da norma statale, di deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per l’approvazione del bilancio, avevano comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

 

Si rammenta che, in linea generale, competente a deliberare le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi e servizi comunali è la giunta comunale. Il consiglio:

 

– ha competenza in materia di istituzione di nuove imposte e di regolamentazione di tributi e servizi;

 

– prenderà atto di tali deliberazioni in sede di approvazione del bilancio di previsione come allegati al bilancio stesso.

 

Tuttavia, con la legge 296/2006 (finanziaria 2007) per quanto concernel’addizionale comunale irpef, l’aliquota Ici e l’imposta di scopo, si individua nel consiglio comunale l’organo competente a determinare le aliquote.

 

 

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari Enti Locali
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