A norma del comma 4, art. 19 del DPR 633/72, la detraibilità IVA per le spese di traffico telefonico e per i telefoni cellulari ha percentuali diverse a seconda dell’utilizzo del bene/servizio acquistato nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, con riferimento alle istanze di rimborso per i telefoni cellulari, i dipendenti della società interessata «facevano un uso promiscuo ovvero sia per esigenze connesse all’attività aziendale sia per motivi personali» degli apparecchi e, stabiliva, pertanto, la misura del rimborso in ragione del cinquanta per cento «in base a criteri generali di ragionevolezza».
Nella fattispecie viene in discussione essenzialmente il costo di acquisto (e di manutenzione) dei telefoni cellulari, tenuto conto del fatto che il costo di utilizzo dei medesimi telefoni è stato integralmente ribaltato sugli utenti, così come documentato dalla società ricorrente.
Si ricorda, infine, che la legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) ai commi 91 e 92 dell’art. 1 ha introdotto per gli acquisti di beni strumentali nuovi, acquistati dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016,la possibilità di fare il cd. Super ammortamento. Questa novità consiste nella possibilità di imputare a livello fiscale il costo d’acquisto maggiorato del 40%. Nel caso delle spese telefoniche pertanto con il super ammortamento è possibile dedurre l’80% del 140% del costo sostenuto.
Come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 104/E del 2007 vanno dedotte all’80% anche: