Questo tipo di spese mediche, sostenute direttamente dai disabili o dai familiari, possono essere agevolate tramite specifiche detrazioni o deduzioni nella dichiarazione dei redditi. Ecco cosa serve sapere.
Come per tutti gli oneri e le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta, anche per le spese sanitarie valgono alcune regole generali.
E queste stesse regole vengono applicate anche alle detrazioni per le spese mediche dei soggetti disabili.
Le persone con disabilità possono infatti portare in deduzione dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del Tuir, le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Scopriamo dunque tutto ciò che è utile sapere sull’argomento.
Sono considerate con disabilità, ai fini della deduzione:
Per coloro che sono stati riconosciuti portatori di handicap, la grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. È sufficiente la condizione di handicap riportata al comma 1 dello stesso articolo.
Per gli invalidi civili, invece, occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. Se non espressamente indicata nella certificazione, questa può essere comunque ravvisata nei casi in cui sia stata certificata un’invalidità totale o sia stata attribuita l’indennità di accompagnamento.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del Testo Unico n. 915/1978) e le persone a essi equiparate sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità sulla base della documentazione rilasciata dai competenti ministeri al momento della concessione dei benefici pensionistici.
Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese risultano sostenute da più eredi, ognuno di essi può beneficiare della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari dei disabili (coniuge, figli, compresi quelli adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nonni e nonne) e anche se questi non risultano fiscalmente a carico.
Se il documento di spesa è intestato solo alla persona disabile, il familiare che ha sostenuto il costo, per fruire della deduzione, dovrà integrarlo, annotandovi l’importo da lui pagato. Lo stesso familiare sarà tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono state determinate sulla base della percentuale forfettaria stabilita da una delibera regionale.
A tal fine, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Le spese ammesse in deduzione sono:
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza la specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
È possibile, inoltre, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che:
Non rientrano, invece, tra le spese deducibili:
Se il dispositivo medico rientra tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta
Il Ministero della Salute ha precisato, infatti, che questa attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non è rilevante il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
La documentazione delle spese è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.
Tali documenti non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ma conservati, in originale, per tutto il periodo durante il quale l’Agenzia delle entrate ha la possibilità di richiederli.