L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alle detrazioni fiscali per spese mediche.
Tra le numerose agevolazioni previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta.
L’Agenzia delle Entrate predispone ogni anno una circolare contente le istruzioni e i chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, offrendo un quadro completo delle spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.
Scopriamo dunque alcune utili indicazioni in merito.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.
Queste spese sono costituite esclusivamente:
Nel caso in cui tali spese eccedano, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annui, la disposizione normativa consente, in alternativa, di ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:
Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:
Tutte queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro.
Se sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.
Le spese mediche generiche sono quelle sostenute per le prestazioni rese da un medico generico o da un medico specializzato in una branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione.
Rientrano tra le spese mediche generiche, inoltre, quelle per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, eccetera.
Tra le detrazioni per le spese mediche l’Agenzia delle Entrate segnala anche quelle per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:
Questi prodotti devono essere acquistati presso le farmacie, a eccezione dei farmaci “da banco” e quelli “da automedicazione” che sono ormai commercializzati anche nei supermercati e in altri esercizi commerciali.
È possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano on line da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza. L’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it).
Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di “parafarmaci” (per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.
Per prestazioni specialistiche si intendono quelle rese da un medico specializzato in una particolare branca della medicina.
Non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Perché la spesa possa considerarsi detraibile, la natura sanitaria della prestazione deve risultare dalla descrizione indicata nella fattura. Se questa non risulta, occorre chiedere l’integrazione della fattura al medico che l’ha emessa.
Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da:
Non sono detraibili le spese per prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
Rientrano tra le spese specialistiche detraibili le terapie e gli esami di seguito elencati a titolo esemplificativo:
Queste spese sono detraibili se gli esami e le terapie sono state eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
Appartengono alla categoria delle spese specialistiche anche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico legale e le eventuali spese mediche a essa finalizzate (per esempio, le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, eccetera).
Sono detraibili anche i compensi erogati a:
Per semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, le spese sostenute per queste prestazioni sono detraibili anche in assenza di una specifica prescrizione medica.
Per esercitare il diritto alla detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha effettuato la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Le prestazioni rese dal massofisioterapista sono detraibili solo se eseguite da soggetti che:
Anche per le prestazioni dei terapisti della riabilitazione, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999. Questo in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e, pertanto, il terapista rientra tra le professioni sanitarie (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018).
La detrazione spetta se, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.
Un recente interpello dell’Agenzia delle Entrate, infine, fornisce risposta alla richiesta di chiarimento di una contribuente in materia di detrazioni spese mediche trasferibili eventualmente agli eredi.
Il marito ha sostenuto nel 2020 delle spese mediche per un intervento chirurgico:
Poiché il coniuge è deceduto l’anno successivo, la contribuente ha chiesto se sia possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite.
Come chiarito dalla risposta 3.1 della circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, la ”finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell’agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico”.
In questo caso l’istante, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, potrà indicare l’importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un’unica soluzione, della detrazione dall’imposta fino a concorrenza dell’imposta medesima.
Ciò in quanto, in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi.
Tale possibilità è, invece, prevista dall’articolo 16bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR ai sensi del quale per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione ivi indicata «in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Sono un ex dip. SIP, usufruisco ancora della assicurazione ASSILT per i pensionati e dipendenti.- già l’anno scorso il mio commercialista mi avvisò che non si poteva SCARICARE le fatture PAGATE IN CONTANTI. …però la mia assicurazione mi concede di riscuotere anche la fattura pagata in questo modo !!! Come è possibile ? Il privato concede e lo Stato …no ?