Anche quest’anno il modello è un unico (in sostituzione del vecchio modello semplificato e ordinario). Tra le novità si segnala che l’art. 1, comma 933, della Legge 205/2017 ha spostato il termine per la trasmissione della dichiarazione, in via strutturale, al 31 ottobre.
La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, puo’ avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Il modello 770/2018 (anno d’imposta 2017) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta e dalle Amministrazioni dello Stato per comunicare:
Obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2018 coloro che nel periodo d’imposta 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988.
In caso di un solo intermediario incaricato, l’invio del Modello 770 presuppone un unico flusso. Contrariamente a quanto accadeva negli anni scorsi, non è più possibile per lo stesso intermediario inviare flussi separati in tempi diversi, anticipando ad esempio le ritenute di lavoro dipendente ed integrando successivamente la dichiarazione con un nuovo flusso relativo a ritenute di lavoro autonomo o di capitale.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it