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Direzioni Regionali: legittima l’attività di verifica e istruttoria da parte dell’Agenzia delle Entrate

lentepubblica.it • 22 Ottobre 2014

La ripartizione dell’azione di controllo concerne problematiche organizzative e amministrative rimesse alla potestà regolamentare e statutaria dell’Agenzia delle Entrate.

Legittimo l’avviso di accertamento conseguente a un’attività di verifica espletata dalla direzione regionale, posto che l’intervento normativo del 2008 (decreto legge n. 185) non ha inteso attribuire alla stesse una competenza prima inesistente; piuttosto, in tema di accertamento, ha voluto fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze, tra le strutture di vertice e quelle periferiche. A stabilirlo, la Corte di cassazione, con sentenza 3 ottobre 2014, n. 20915.

Fatto
Il dato processuale riguarda un avviso di accertamento emesso a seguito di attività di verifica condotta dall’ufficio Controlli della direzione regionale del Lazio; in particolare, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società l’indebita deduzione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti.
Adita la competente autorità giudiziaria, la ricorrente eccepiva, preliminarmente, l’illegittimità dell’atto per incompetenza della direzione regionale, poiché all’epoca dei fatti non esisteva alcuna norma che la legittimasse, al pari degli uffici periferici, all’espletamento delle attività di verifica.

La Ctp di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dalla società, annullava l’atto impugnato.

Di qui la prosecuzione del giudizio innanzi al Collegio regionale, giudizio che, per altro, si concludeva in senso sfavorevole all’Amministrazione.
Il Collegio d’appello, difatti, riteneva fondata l’eccezione di incompetenza della Dr, in quanto organo non legittimato all’espletamento dell’attività accertativa, “essendo stati attribuiti poteri di verifica soltanto per effetto del D.L. n.185 del 2008 e limitatamente ai grandi contribuenti”.

La vicenda approda in Cassazione su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 61, comma 2, e 71, comma 3, del Dlgs 300/1999, nonché degli articoli 1 e 4 del regolamento di amministrazione del 30 novembre 2000.
L’ufficio ricorrente sostiene che dal complesso normativo sopra enunciato emerge, con evidenza, che anche alle direzioni regionali erano “ab origine” attribuiti poteri di verifica, al pari delle altre sede periferiche, essendo regolate le rispettive competenze dal principio di sussidiarietà. Né, si legge nel ricorso, possono desumersi argomenti contrari all’articolo 27, comma 13, del Dl 185/2008, trattandosi di norma rivolta a definire la ripartizione delle competenze tra gli uffici soltanto a far data dall’1 gennaio 2009.

Decisione – Osservazioni
Con riferimento ai poteri di verifica delle direzioni regionali, la Corte suprema osserva che le disposizioni del decreto legge 185/2008, con cui sono state attribuite alle Dr, oltre a funzioni di direzione e di coordinamento, anche “attività operative limitatamente ai grandi contribuenti”, vanno interpretate sistematicamente con le previgenti norme del Dlgs 300/1999 e, segnatamente, con l’articolo 57, comma 1, che ha istituito l’Agenzia delle Entrate, cui sono stati trasferiti i “rapporti giuridici, poteri e competenze” – corrispondenti alle funzioni già esercitate dai dipartimenti delle Entrate del ministero delle Finanze – che “vengono esercitate secondo la disciplina della organizzazione interna di ciascuna agenzia”.

Su detta disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte, evidenziando che “la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze” va attuata “secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia” (Cassazione, sentenze 14912/2007, 20516/2006 e 604/2005).

L’articolo 62, comma 1, del Dlgs 300/1999, ricordano i giudici, assegna all’Agenzia delle Entrate tutte le funzioni “concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie,….con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale”.
Per lo svolgimento di tali attribuzioni, il legislatore ha riconosciuto all’Agenzia delle Entrate piena autonomia regolamentare, amministrativa e organizzativa.

Con riferimento alle direzioni regionali, lo stesso articolo 4, comma 3, del Regolamento di amministrazione, a cui è demandata la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento degli uffici, attribuisce alle stesse un potere “operativo” proprio, ulteriore e distinto rispetto a quello, tipico delle strutture di vertice, rappresentato dalle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo. Nel citato articolo si legge, infatti, che le Dr “svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso”.

Fatte queste premesse, i giudici ritengono che la direzione regionale del Lazio, nel caso di specie, fosse competente a svolgere l’attività istruttoria preliminare all’emissione dell’avviso impugnato.
In particolare, osserva la Corte, le disposizioni del decreto legge 185/2008, che trovano applicazione soltanto dall’1 gennaio 2009, non hanno attribuito alle strutture di vertice, ossia le direzioni regionali, una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma hanno inteso fondare su norma di fonte primaria (dunque sottratta tanto a eventuali modifiche statutarie quanto a successive modifiche attuate mediante esercizio della potestà regolamentare od organizzativa dell’ente pubblico “Agenzia”) il riparto tra le strutture di vertice di livello periferico (direzioni regionali; direzioni provinciali e uffici dipendenti) delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, “istituendo una riserva esclusiva di competenza a favore della Direzione Regionale, in relazione alla rilevanza economico-fiscale del soggetto accertato”.

La Corte di legittimità respinge in toto l’assunto difensivo della resistente, secondo cui il regolamento ammnistrativo e il provvedimento direttoriale non possono avere effetti anche sulla disciplina delle competenze perché coperta da riserva di legge ex articolo 97.

Invero, argomenta la Corte, il concetto di “organizzazione e funzionamento” rimesso all’autonomia regolamentare dell’Agenzia – ex articolo 71, comma 3, lettera a), del Dlgs 300/1999 – “è comprensivo anche della individuazione delle competenze dei singoli uffici”.
Pertanto, già prima del Dl 185/2008, le direzioni regionali erano competenti a svolgere anche attività istruttorie, trattandosi di problematiche organizzative rimesse alla potestà regolamentare e statutaria dell’Agenzia; in sostanza, le disposizioni del 2008 si sono limitate a confermare un riparto di competenze tra strutture di vertice e strutture periferiche, di cui lo stesso articolo 4, comma 3, del Regolamento di amministrazione era già testimonianza.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Carmen Miglino

 

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