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Disciplina del procedimento, in caso di illegittimità del debito fuori bilancio

lentepubblica.it • 3 Ottobre 2017

revisori bilancioÈ fondamentale la regolamentazione di parametri che garantiscano il corretto procedimento, in caso di ritenuta illegittimità del debito fuori bilancio. È centrale, in questo ambito, il ruolo dell’organo di revisione.


 

Secondo la corretta lettura dell’art. 194 del TUEL, così come coordinato col principio contabile n. 2 del 18/11/2008 (Osservatorio della Finanza Locale) e con i principi generali dell’attività amministrativa, il debito fuori bilancio che sia insorto per dolo o colpa grave di organi dell’ente è legittimo solo in ordine alla posizione dei creditori, tranne ovviamente nei casi in cui l’acquisizione del loro diritto sia simulata o, comunque, irregolare.

 

È, pertanto, fondamentale l’attività dell’organo di controllo interno, tanto per la prevenzione delle relative irregolarità, quanto per le azioni successive.

 

In caso di regolare posizione dei creditori e di ritenuta sussistenza di responsabilità interne, ciò deve risultare chiaramente dalla deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito, dovendosi tale legittimità necessariamente intendere sul solo piano della salvaguardia delle posizioni terze. In tal modo, infatti, verrà reso possibile l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa da parte della Corte dei conti, per il danno arrecato dai maggiori oneri eventualmente derivanti dall’insorgenza del debito.

 

Aspetto cruciale questo, se si considera non solo l’ipotesi di sanzioni ed interessi, ma, in via di generale partenza, la misurazione – nelle fattispecie di cui alla lett. e) dell’art. 194 del TUEL – dell’utilità e dell’arricchimento, senza definizione, nel regolamento sui controlli interni, delle modalità di individuazione di idonei parametri di costo standard, in rapporto alla tipologia del bene e/o servizio, posta la preclusione di economicità che è derivata dall’assenza di preventiva comparazione tra pluralità di operatori.

 

La mancanza di relazione sulle responsabilità interne eventualmente ritenute esistenti, rende la deliberazione di riconoscimento del debito illegittima per violazione dei principi generali dell’attività amministrativa e vanifica i criteri di trasparenza che sono strumentali alla normativa sull’anticorruzione.

 

È quindi centrale il ruolo dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. b), pt. 6, del TUEL.

Fonte: articolo di Fabio Giove, funzionario di Roma Capitale, in comando presso la Corte dei Conti
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