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Codici tributo per le sanzioni sul bollo dei documenti fiscali informatici

lentepubblica.it • 24 Marzo 2015

documenti, Pronti i “numeri” per mettersi in regola con l’assolvimento dell’imposta su libri, registri e altri documenti tributari in formato elettronico, se non sono stati rispettati i termini previsti.

 

Con la risoluzione n. 32/E del 23 marzo, sono istituiti i codici tributo “2502” e “2503” per consentire il rispetto delle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi a sanzioni e interessi, riguardanti l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari, in particolare, documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

 

Imposta di bollo, per il cui versamento è stato già pubblicato, con la risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014, l’apposito codice tributo (vedi “Documenti fiscali informatici, il codice per l’imposta di bollo”).

 

I codici tributo istituiti oggi sono denominati:

 

    • 2502”, Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI
    • 2503”, Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.

 

Per compilare la delega di pagamento – modello F24 – i codici devono essere riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “aaaa”.

 

Di oggi, anche la risoluzione 31/E in merito all’istituzione della causale contributo “RCAD” per la riscossione, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni a seguito dell’attività di recupero (vedi “Cassa integrazione guadagni: pronti per riscuotere l’addizionale”). Questa si è resa necessaria in seguito a una richiesta dell’Inps di rettificare le modalità di compilazione del modello F24, come erano state indicate nella risoluzione 24/E del 4 marzo 2015, istitutiva della suddetta causale contributo.

 

In particolare, le nuove indicazioni, che avranno efficacia operativa a partire dal prossimo 25 marzo, sono:

 

    • il codice della sede Inps dove è aperta la posizione aziendale, nel campo “codice sede”
    • il codice identificativo dei contributi (14 caratteri), come da comunicazione inps, nel campo “matricola Inps/codice Inps/filiale azienda”
    • l’inizio e la fine del periodo cui si riferiscono i contributi, nel formato “mm/aaaa”, come da comunicazione inviata dall’Inps.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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