Pronti i “numeri” per mettersi in regola con l’assolvimento dell’imposta su libri, registri e altri documenti tributari in formato elettronico, se non sono stati rispettati i termini previsti.
Con la risoluzione n. 32/E del 23 marzo, sono istituiti i codici tributo “2502” e “2503” per consentire il rispetto delle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi a sanzioni e interessi, riguardanti l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari, in particolare, documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.
Imposta di bollo, per il cui versamento è stato già pubblicato, con la risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014, l’apposito codice tributo (vedi “Documenti fiscali informatici, il codice per l’imposta di bollo”).
I codici tributo istituiti oggi sono denominati:
Per compilare la delega di pagamento – modello F24 – i codici devono essere riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “aaaa”.
Di oggi, anche la risoluzione 31/E in merito all’istituzione della causale contributo “RCAD” per la riscossione, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni a seguito dell’attività di recupero (vedi “Cassa integrazione guadagni: pronti per riscuotere l’addizionale”). Questa si è resa necessaria in seguito a una richiesta dell’Inps di rettificare le modalità di compilazione del modello F24, come erano state indicate nella risoluzione 24/E del 4 marzo 2015, istitutiva della suddetta causale contributo.
In particolare, le nuove indicazioni, che avranno efficacia operativa a partire dal prossimo 25 marzo, sono: