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Documenti informatici fiscalmente rilevanti: regole imposta di bollo

lentepubblica.it • 25 Giugno 2015

informatizzazioneIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente modificato la disciplina di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici: con il DM 17 giugno del 2014, recante le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto si sono introdotte, infatti, delle novità rispetto a quanto contenuto nel DMEF 23 gennaio 2004.

 

In particolare, mentre la precedente normativa prevedeva due pagamenti, entrambi da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno, ma uno consuntivo dell’imposta dovuta per l’anno appena concluso e uno preventivo per l’imposta che si presumeva di dover pagare per l’anno a venire, l’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 ha stabilito che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno debba avvenire in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

Questa novità va considerata come una notevole semplificazione a vantaggio dei contribuenti.

 

In pratica, la precedente disciplina aveva come rigoroso presupposto che l’imposta di bollo fosse versata prima di mettere in esercizio i documenti (solitamente registri, ma anche fatture) per i quali era prevista. Con la nuova disciplina, invece, il pagamento viene richiesto solo a consuntivo e, quindi, su dati certi e consolidati. Normalmente, infatti, a 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio non dovrebbero esserci ancora dubbi in merito all’effettivo valore dell’imposta di bollo da versare, mentre con la precedente formula, oltre al pagamento in anticipo dell’imposta presunta, anche in fase consuntiva spesso la contabilità non era ancora del tutto consolidata e, quindi, gli stessi calcoli sull’imposta di bollo dovuta non erano sempre precisi, tanto che molti, per evitare possibili sanzioni, finivano per pagare qualche bollo in più del dovuto.

 

Se da un lato però il Ministero ha effettuato una semplificazione, nulla ha previsto in merito al periodo transitorio tra la vecchia e la nuova disciplina. Il Decreto di luglio 2014, infatti, avendo ad oggetto principalmente le modalità di conservazione dei documenti informatici, si occupa solo di chiarire che la sua applicazione si estende a tutti i documenti conservati dopo la sua entrata in vigore, tralasciando, però, di regolamentare il caso dell’imposta di bollo che è stata giustamente già versata in via preventiva a gennaio 2014.

 

Sul tema, quindi, è stata chiamata a fornire chiarimenti l’Agenzia delle Entrate, la quale, con la risoluzione N. 43/E del 28 aprile 2015, ha risposto a uno specifico interpello di una società concernente l’interpretazione del DM 17 giugno.

 

Nello specifico la società istante  ha chiesto se, avendo essa provveduto – prima del 31 gennaio 2014, tramite F23 cartaceo – al versamento della differenza d’imposta dovuta a saldo per i documenti formati nell’anno in corso (nonché alla presentazione della comunicazione di riepilogo, così come stabilito da DMEF 23 gennaio 2004), dovessero trovare applicazione, per l’anno d’imposta 2014, le modalità previste dal DM del 2004 oppure quelle stabilite dal DM del 2014. Inoltre la società ha domandato se, nel caso in cui si dovessero utilizzare le nuove modalità d’imposta, l’acconto versato tramite F23 possa essere considerato scomputabile in fase di versamento con F24, o se invece tale importo debba essere nuovamente corrisposto, salvo poi chiedere il rimborso agli uffici dell’Agenzia.

 

La società ha fornito sulla questione anche la propria soluzione interpretativa, ovvero applicare le disposizioni del DM 17 giugno 2014 per quei documenti già sottoposti a conservazione alla data di entrata in vigore del decreto, e fare riferimento alla nuova modalità di pagamento tramite F24 telematico (da effettuarsi entro il 30 aprile del 2015) per pagare l’imposta di bollo per l’anno 2014. Soprattutto, la società ha sostenuto che, al fine di non creare illegittime duplicazioni dell’assolvimento dell’imposta, si debba tenere conto degli importi già versati in fase presuntiva nel gennaio 2014 e scorporali dal calcolo dell’imposta ancora dovuta.

 

Il parere dell’Agenzia dell’Entrate è arrivato, forse ad essere onesti un po’ tardi, il 28 Aprile 2015.

 

L’Agenzia, dopo aver fatto una preliminare ricognizione di quali documenti informatici debbano intendersi come “fiscalmente rilevanti” e aver considerato che l’imposta è corrisposta mediante Modello di pagamento F24, ossia in uno dei modi previsti dall’art. 9, d.lgs. 241 del 1997, ha sviscerato punto per punto le varie norme e circolari attinenti alla questione.

 

Alla fine dell’esame effettuato, l’Istituto è giunto alle stesse conclusioni prospettate dalla società istante.

 

In particolare, coerentemente a quanto già affermato in una precedente circolare (n.16 del 14 aprile 2015) –  in cui era stato chiarito “che il passaggio dal sistema di pagamento F23 a quello tramite F24 non determina un’interruzione nella continuità dei pagamenti e pertanto gli importi versati tramite il modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24 -, la società istante potrà scomputare l’importo, versato a titolo d’acconto con il modello F23 nel mese di gennaio 2014, dall’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta sui documenti informatici nell’anno 2014, che andava versata entro il 30 aprile 2015.

 

Sempre in materia di imposta di bollo sui documenti fiscalmente rilevanti, merita di essere segnalata anche la recentissima Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate del 06/05/2015, n. 44/E, nella quale è stato stabilito che anche gli Enti pubblici tenuti a utilizzare il modello F24 potranno assolvere all’imposta di bollo dovuta su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari utilizzando i codici tributo (2501 – Imposta di bollo, 2502 – Sanzioni, 2503 – Interessi) già in uso nell’F24 ordinario.

Fonte: Agenda Digitale (www.agendadigitale.eu) - articolo di Luigi Foglia e Stefano Frontini
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