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Consiglio Ecofin: accordo su direttive anti elusione fiscale

lentepubblica.it • 23 Giugno 2016

consiglio ecofinIl Consiglio Ecofin ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta di direttiva contenente un insieme di misure volte a contrastare pratiche fiscali elusive poste in essere dalle imprese operanti a livello transfrontaliero (cosiddetta “Anti Tax Avoidance Directive” o ATAD). L’accordo è stato subordinato a una procedura scritta che si è conclusa positivamente alle ore 24 di ieri.

 

Il Governo italiano è stato tra i promotori dell’iniziativa tanto al livello internazionale quanto al livello dell’Unione europea, come dimostra la lettera inviata al Commissario Pierre Moscovici dai ministri Sapin, Schauble e Padoan il 28 novembre 2014.

 

La direttiva fa parte di un ampio pacchetto di misure antielusive presentate dall’esecutivo dell’UE lo scorso 28 gennaio. L’accordo è stato raggiunto in tempi record, a poco più di quattro mesi dalla presentazione della proposta della Commissione, a testimonianza della determinazione dell’Unione europea nel realizzareprogressi concreti in materia di lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Nel primo semestre dell’anno il Consiglio aveva infatti già adottato la direttiva 2016/881 del 25 maggio 2016, che ha introdotto l’obbligo per le imprese multinazionali europee di presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (cosiddetto Country by Country reporting) di talune informazioni fiscali, che poi saranno oggetto di scambio automatico tra Paese della capogruppo e Stato membri in cui le società controllate sono localizzate.

 

La direttiva antielusione traspone nella legislazione comunitaria alcune delle Raccomandazioni approvate in ambito internazionale nell’ambito del progetto OCSE/G20 sul BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, ovvero “erosione della base imponibile e spostamento dei profitti”), assicurandone una implementazione tempestiva e coerente in ambito UE.

 

Le regole previste dalla direttiva costituiscono uno standard minimo comunitario che tutti gli Stati membri sono obbligati a rispettare, ferma restando la facoltà di prevedere a livello nazionale disposizioni più stringenti di quelle contenute nella direttiva.

 

La direttiva adottata fissa in particolare regole minime comuni in materia di:

 

 

  • limiti alla deducibilità degli interessi passivi da parte delle imprese: per contrastare l’erosione delle basi imponibili effettuata dai gruppi di imprese che collocano i prestiti infragruppo in Paesi ad alta tassazione, per beneficiare della deducibilità degli interessi passivi, e i profitti in Paesi a bassa tassazione, in linea con le raccomandazioni BEPS la direttiva prevede che gli interessi passivi siano deducibili fino al 30% dell’EBITDA (margine operativo lordo);
  • società controllate estere (CFC, “Controlled Foreign Companies”): per prevenire lo spostamento di profitti in giurisdizioni a bassa tassazione, all’interno e fuori dell’UE, la direttiva prevede che le società controllate estere siano tassate secondo aliquote e regole di calco della base imponibile del Paese dell’impresa controllante quando la CFC è localizzata in un Paese con tassazione sensibilmente inferiore e non svolge un’attività economica effettiva;
  • clausola antiabuso generale: tale disposizione consente di disconoscere a fini fiscali operazioni effettuate dalle imprese al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale, e quindi senza valide ragioni economiche;
  • tassazione in uscita dei beni di impresa: sono introdotte regole comuni per la tassazione delle operazioni di trasferimento in altri Paesi di stabili organizzazioni, rami d’azienda, asset societari;
  • strumenti e entità ibride: la direttiva contiene una disposizione volta a contrastare fenomeni di doppia non tassazione derivanti dai disallineamenti delle qualificazioni giuridiche che i diversi ordinamenti attribuiscono a strumenti finanziari o entità, generando doppie deduzioni o deduzioni e non tassazione di talune categorie di reddito in Paesi diversi. La disposizione adottata riguarda le situazioni intracomunitarie. Tuttavia, la Commissione presenterà una ulteriore proposta legislativa entro ottobre, che il Consiglio si è impegnato ad adottare entro la fine del 2016, per estendere il campo di applicazione della disposizione anti-ibridi allineandola interamente alle raccomandazioni internazionali.

 

 

La direttiva ATAD entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, con l’eccezione della misura sulla tassazione in uscita dei beni di impresa che andrà applicata dal 1° gennaio 2020. Inoltre, in materia di limiti alla deducibilità degli interessi passivi gli Stati membri potranno continuare ad applicare misure nazionali vigenti con effetti equivalenti a quelli previste dalla direttiva fino a quando i Paesi OCSE non avranno adottato le raccomandazioni BEPS e comunque non oltre il 1° gennaio 2024.

 

Nell’ordinamento italiano sono già presenti misure antielusive che soddisfano gran parte degli standard minimi contenuti nella direttiva.

 

La direttiva antielusione rappresenta la prima fase di una strategia di più lungo termine della Commissione, che prevede entro la fine del 2016 la presentazione di una nuova proposta in materia di base imponibile comune consolidata per le imprese con attività transnazionale.

Fonte: MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze
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