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Enti bilaterali: due nuove causali contributo

lentepubblica.it • 17 Dicembre 2014

Alla riscossione delle somme finalizzate a sovvenzionare “En.bil.gen.” ed “Ebicc multiservizi” (Confimprese Italia – Cse) ci pensa l’Inps, tramite il suo “cassiere”.

Due nuove causali contributo, “EBG9” ed “EBIM” sono istituite dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 113/E e n. 114/E del 16 dicembre 2014, per consentire i pagamenti, tramite modello F24, dei contributi dovuti per il finanziamento degli enti bilaterali nazionali ”En.bil.gen.” e “Ebicc multiservizi” (ente bilaterale Confimprese Italia – Cse), il cui servizio di riscossione è stato affidato all’Inps, a seguito della convenzione stipulata dall’Istituto previdenziale con le Entrate in riferimento al versamento dei contributi di spettanza dello stesso Inps e di quelli previsti dalla legge 311/1973.

Nel modello di pagamento F24, le causali contributo devono essere indicate nella sezione “Inps”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando, inoltre:

  • nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente
  • nel campo “matricola Inps/codice Inps /filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, mentre la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

 

Per chi non lo sapesse, gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Sono costituiti liberamente, di solito in attuazione di previsioni del contratto collettivo.

Sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro. Esprimono una concreta ed efficace forma di collaborazione tra capitale e lavoro, indicativa della tendenza al superamento del modello esasperatamente conflittuale.

Hanno diversi scopi: mutualizzazione di obblighi retributivi (per esempio, mensilità aggiuntive, ferie) per lavoratori che cambiano spesso datore di lavoro (per esempio, nell’edilizia); formazione professionale; sicurezza del lavoro; prestazioni assistenziali.

Da qualche anno la legge ha iniziato a promuovere il ruolo degli enti bilaterali, riconoscendogli compiti relativamente al mercato del lavoro, alla formazione professionale, all’assistenza della volontà delle parti nella stipulazione dei contratti e nella disposizione dei diritti.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

 

enti bilaterali

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