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Le rendicontazioni inviate dagli istituti finanziari agli Enti Locali sono esenti da bollo

lentepubblica.it • 17 Settembre 2014

La rendicontazione inviata dall’istituto finanziario all’ente locale in relazione ai rapporti di conto corrente e deposito titoli intestati all’ente stesso, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 27 della Tabella allegata al Dpr 642/1972.
 
I chiarimenti, forniti con la risoluzione 84/E del 16 settembre, prendono spunto da un’istanza proposta da una banca che ha chiesto di conoscere se, in relazione a rapporti di conto corrente e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento della sua attività, il tesoriere fosse tenuto a operare il prelievo fiscale dell’imposta di bollo dovuta per gli estratti conto corrente e per le comunicazioni relative a prodotti finanziari, previsti dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, allegato A, al Dpr 642/1972.
 
Gli enti locali sono obbligati per legge a conferire il servizio di tesoreria e di cassa (legge 720/1984 720, “Istituzione del servizio di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”; e Dlgs 267/2000, Tuel). La prestazione viene svolta mediante apertura di rapporti di conto corrente e di deposito titoli che si qualificano, quindi, come strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria.
 
In merito all’applicazione delle richiamate disposizioni, l’Agenzia ha già fornito chiarimenti con le circolari 48/2012 e 15/2013, con le quali è stato precisato che l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, si applica nel caso di rapporti intrattenuti tra un ente gestore (banca, finanziaria o assicurazione) e la propria clientela.
Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, in particolare, definisce l’ente gestore come “il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa
 
Riguardo al caso affrontato nell’interpello, la banca si occupa di curare la gestione finanziaria dell’amministrazione locale e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, nonché la custodia di titoli e valori.
La relazione che si instaura tra le due parti in questione, come disciplinato dal Tuel, non può essere assimilato a quello stabilito tra l’ente gestore, che svolge attività bancaria, finanziaria o assicurativa, e la propria clientela. Pertanto, per i rapporti di conto corrente e di custodia di titoli e valori strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria (articolo 209 del Dlgs 267/2000), non trova applicazione l’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter della citata Tariffa.
 
La banca che agisce in veste di tesoriere svolge, infatti, il ruolo di agente contabile dell’ente locale e la documentazione inviata a quest’ultimo, in virtù della convenzione di tesoreria, è funzionale alla redazione del conto della gestione cui il tesoriere è obbligato per legge.
Il servizio di rendicontazione, quindi, può essere ricondotto nella previsione del citato articolo 27 della Tabella allegata al Dpr 642/1972, disposizione che esenta “I conti di gestione delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell’interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere”.
 
Ove, invece, l’ente locale instauri un autonomo rapporto con l’intermediario finanziario, che esuli dalle funzioni di tesoreria, lo stesso sarà assoggettato all’imposta di bollo prevista dalla legge.
 
Con il documento di prassi in commento l’Agenzia ha precisato, inoltre, che per quanto attiene alle modalità di recupero dell’imposta di bollo corrisposta dalla banca istante per le annualità 2012 e 2013 in relazione ai conti di tesoreria, si ritiene che gli importi versati possano essere chiesti a rimborso entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento (articolo 37 del Dpr 642/1972). Detta imposta non può invece essere compensata con i versamenti dell’imposta di bollo da effettuare nel 2014.

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Lucrezia di Iasi

 

 

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