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Enti Locali: criteri del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

lentepubblica.it • 10 Marzo 2015

Con la deliberazione n. 8, depositata il 3 marzo, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha integrato le proprie Linee guida e i criteri per l’istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del TUEL, stabilendo il principio secondo cui il rinvio operato da tale norma all’art. 259, comma 6, deve intendersi riferito alla sola riduzione della dotazione organica e non anche alla riduzione della spesa del personale a tempo determinato, misura, quest’ultima, che potrà essere adottata nel contesto degli interventi di cui all’art. 243-bis, comma 9 TUEL, ove necessaria al riequilibrio della parte corrente del bilancio.

La rideterminazione della dotazione organica nei limiti e secondo i criteri dettati dall’art. 259, comma 6 del TUEL in materia di bilanci stabilmente riequilibrati, è attività tipica e vincolata sia nei meccanismi (quelli contemplati dall’art. 263, comma 2 TUEL) sia nelle finalità (programma di stabile riequilibrio del bilancio in un ente dissestato); il carattere della tipicità risiede nel fatto che tale misura interviene su un elemento strutturale dell’equilibrio finanziario dell’ente e cioè sulla spesa per il personale che è una posta di bilancio tradizionalmente rigida e che deve essere ridotta per stabilizzare la dinamica entrate-uscite del bilancio dissestato. In pratica la stabilità è l’elemento che qualifica la misura richiesta che si sostanzia, per l’appunto, in una riduzione permanente di spesa: in atto, se l’organico è interamente coperto, in prospettiva, se la riduzione è destinata a produrre i suoi effetti in futuro. Allo stesso modo il riequilibrio finanziario del bilancio degli enti in predissesto, materia su cui verte il quesito, richiede misure altrettanto strutturali; anzi, per questa specifica misura, l’art. 243-bis, comma 8 ne rafforza la portata prevedendo l’espresso divieto di variare in aumento la dotazione organica per tutta la durata del piano di riequilibrio. In ragione della argomentata simmetria un primo approdo interpretativo fa ritenere che a questa, e solo a questa, misura si riferisca il comma 8 lett. g) dell’art.243-bis TUEL.

Si può conclusivamente affermare che il rinvio al 259 comma 6 deve intendersi solo alla disposizione che contempla la riduzione della dotazione organica che, in ragione della sua copertura, rappresenta, al pari delle altre misure indicate nell’art. 243-bis, comma 8, un elemento permanente della riduzione delle uscite che deve essere congruente al livello di autonomia finanziaria dell’ente.

 

 

Consulta il documento completo: Corte dei Conti_delibera_8_2015

 

 

 

FONTE: ASFEL – Associazione Servizi Finanziari Enti Locali

 

 

 

riequilibrio finanziario

 

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