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Enti Locali: la circolare RGS su Monitoraggio 2017 e relazione Conto Annuale

lentepubblica.it • 29 Marzo 2017

monitoraggio, differimentoOnline la Circolare n.14/2017 della Ragioneria Generale dello Stato, con le istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2016) e Monitoraggio anno 2017” con relativo allegato.


Pubblicata la Circolare n.14/2017 della Ragioneria Generale dello Stato, con oggetto: “Rilevazioni previste dal titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le struzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2016) e Monitoraggio anno 2017” con relativo allegato. Si segnala che, ai fini del monitoraggio trimestrale, il termine d’invio per il primo trimestre di rilevazione è fissato al 20 aprile 2017.

 

Il monitoraggio trimestrale costituisce lo strumento per anticipare i risultati del conto annuale sull’andamento della consistenza del personale. Per l’anno 2017 partecipano al monitoraggio le seguenti tipologie di enti:

 

  • Comuni (limitatamente ad un campione formato da 603 enti);
  • Province; Città metropolitane;
  • Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
  • Istituti di Ricoveri e Cura a Carattere Scientifico;
  • Aziende ospedaliere universitarie;
  • Enti pubblici non economici (con più di 200 unità nella dotazione organica);
  • Enti di ricerca e sperimentazione (con più di 200 unità nella dotazione organica).

 

La rilevazione relativa al 2017, che comporta l’invio con cadenza trimestrale dei dati mensili, segue lo schema già adottato per l’anno 2016. Modalità d’invio – tutti gli Enti tenuti all’invio dei dati del monitoraggio trimestrale trasmettono i dati in SICO utilizzando le specifiche maschere web accessibili all’indirizzo www.sico.tesoro.it. Le modalità di trasmissione dei dati sono riportate nelle istruzioni allegate alla presente circolare – sezione “Monitoraggio 2017”.

 

Per quanto riguarda la relazione del Conto Annuale 2016, l’invio dei dati relativi all’anno 2016 avverrà con le stesse modalità e contenuti rispetto alla rilevazione relativa all’anno precedente.

 

Sono tenuti all’invio della relazione allegata i Comuni, le Unioni di comuni, le Province, le Città metropolitane, i Ministeri, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (ASL e Aziende Ospedaliere. La rilevazione dei Comuni, delle Unioni di comuni, delle Province e delle Città metropolitane risulta semplificata dalla riduzione del numero dei prodotti rilevati. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (ASL e Aziende Ospedaliere) inviano i dati direttamente in SICO che provvede ad inviarli al Sistema Informativo del Ministero della Salute (NSIS).

 

 

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato
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