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Enti Previdenziali: nessun taglio al bonus

lentepubblica.it • 24 Giugno 2016

previdenza complementareI soggetti “premiati” perché investono in attività finanziarie possono beneficiare per intero, già da domani, dell’agevolazione introdotta a loro favore dalla Stabilità 2015. Nessun “taglio” al bonus che la legge 190/2014 (articolo 1, commi da 91 a 94) attribuisce agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 23 giugno 2016, ha stabilito che, per le domande presentate nel 2016 (relative al periodo 2015), il credito utilizzabile è pari al 100% dell’importo richiesto. La somma può essere recuperata in compensazione, già da domani, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Contestualmente, con la risoluzione 48/E del 23 giugno 2016, arriva anche il relativo codice tributo da indicare nel modello: si tratta del “6867”.

 

L’Agenzia, si legge nel provvedimento, verifica, attraverso controlli automatizzati la spettanza del credito e il rispetto del limite utilizzato. Nel caso vengano rilevate incongruenze, il versamento è rifiutato e lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello con ricevuta, consultabile sul sito delle Entrate.

 

La misura agevolativa, ricordiamo, premia gli istituti previdenziali che investono in alcune attività di carattere finanziario a medio e lungo termine. Le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta sono stati disciplinati dal decreto Mef 19 giugno 2015. Le domande vanno presentate annualmente, utilizzando l’apposito modello, all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, determina il bonus attribuibile a ogni richiedente, sulla base del rapporto tra le risorse stanziate per il periodo e il totale del credito d’imposta richiesto.

 

La percentuale massima di credito riconosciuto deve essere comunicato ai contribuenti, con provvedimento del direttore delle Entrate, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze. Come previsto dal provvedimento del 28 settembre 2015, le richieste possono essere presentate dal 1° marzo al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

In definitiva, come chiarito con il provvedimento in esame, i fondi stanziati quest’anno allo scopo (80 milioni di euro) sono sufficienti a soddisfare al 100% le aspettative degli interessati.

 

Il codice tributo “6867” trova la sua collocazione nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba restituire l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

 

Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno di attribuzione del credito.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Anna Maria Badiali
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