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Erogazioni a istituzioni religiose: quando sono deducibili?

lentepubblica.it • 20 Giugno 2017

religioniEstesa ad altre confessioni la possibilità, già prevista per la Tavola valdese, di attestare l’onere attraverso appositi stampati preintestati e numerati, riportanti determinati dati.


 

Le precisazioni fornite dalla circolare 7/2017 in merito alle erogazioni liberali a favore della Tavola valdese sono valide anche per quelle effettuate ad altre istituzioni religiose, per le quali i decreti attuativi che ne regolano le intese con lo Stato italiano prevedono le stesse modalità di documentazione, vale a dire l’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana e l’Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno.

 

Pertanto, anche le erogazioni a favore di tali istituzioni possono essere documentate – in alternativa alla ricevuta di versamento “tracciabile” (conto corrente postale, assegno bancario o circolare, bonifico, carta di debito, di credito o prepagata) – tramite apposita quietanza rilasciata dall’ente, con indicazione di: numero progressivo dell’attestazione; cognome, nome e comune di residenza del donante; importo e causale dell’erogazione.

 

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 72/E del 19 giugno 2017.

 

Il documento di prassi, inoltre, specifica che tali istruzioni valgono anche per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose per le quali, pur essendo stata prevista la deducibilità dal reddito complessivo Irpef, non è stato emanato alcun provvedimento che specificasse come documentarle ai fini fiscali (è il caso dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia e della Chiesa evangelica luterana in Italia).

 

Infine, per quanto riguarda l’Unione comunità ebraiche in Italia, viene puntualizzato che sono applicabili anche alle erogazioni liberali in denaro (la cui deducibilità è stata sancita nel 1996) le modalità di documentazione fissate dal Dm 25 marzo 1991 per i contributi annuali versati alle comunità.

 

In riferimento a questi ultimi, è previsto che gli stessi, per essere deducibili, devono risultare:

 

 

  • dall’attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, intestato alla comunità ebraica di appartenenza, contenente causale del versamento e indicazione del periodo d’imposta al quale si riferiscono i contributi versati
  • dalla quietanza liberatoria rilasciata dalla comunità ebraica di appartenenza su appositi stampati numerati, da cui risultino: numero della quietanza; cognome, nome e comune di residenza del soggetto che ha effettuato il versamento; importo del contributo versato; causale della contribuzione e periodo di imposta al quale si riferiscono i contributi versati.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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