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Esenzione IMU su Garage: la distanza dall’abitazione che rilevanza ha?

lentepubblica.it • 26 Settembre 2018

esenzione-imu-garage-distanza-abitazioneEsenzione IMU su Garage: sulla distanza dall’abitazione quali regole vanno applicate? In quali casi decade?


L’esenzione Imu per il garage non può essere riconosciuta se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale può essere rimosso in qualunque momento, a seconda delle convenienze del contribuente. In questi casi manca il requisito della contiguità spaziale per avere diritto all’agevolazione fiscale.

 

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria regionale di Milano, in una sentenza del 20 luglio 2018. Per fruire dei benefici fiscali sulle pertinenze della prima casa, dunque, sussistono vincoli piuttosto rigidi. Un garage non può essere considerato pertinenza dell’abitazione principale se non c’è contiguità spaziale tra i due immobili.

 

La distanza tra garage e abitazione fa venir meno il vincolo pertinenziale, che è indispensabile per poter fruire dell’esenzione Imu. Secondo la Cassazione, inoltre, è necessario anche il vincolo cartolare di contestuale destinazione al servizio dell’abitazione al momento del separato acquisto del garage.

 

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle suddette categorie catastali. In presenza delle condizioni di legge questi immobili sono esenti. Ma per la Commissione tributaria milanese è necessaria la contiguità spaziale con l’abitazione principale.

 

Le relative pertinenze godono delle agevolazioni relative all’abitazione principale, nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoriaanche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale (l’ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale non gode delle agevolazioni legate all’abitazione principale).

 

Si considera abitazione principale l’immobile utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile.

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari degli Enti Locali
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