Si deve ricordare che secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale non è dovuta la TOSAP neanche nel caso in cui l’occupazione di spazi ed aree pubbliche avvenga da parte di un’impresa edile appaltatrice di lavori per conto o comunque nell’interesse del comune cosi come nei casi in cui l’occupazione sia strumentale rispetto ai lavori da eseguire trattandosi, infatti, di un’occupazione necessitata dall’esecuzione di un’opera che l’ente locale, se avesse la capacità tecnica e organizzativa avrebbe dovuto eseguire direttamente in proprio.
Tosap: disciplina e ambito di applicazione della tassa.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che alla stessa conclusione si debba maggior ragione, pervenire anche nel caso di società in house dovendosi per tali intendersi quelle costituite da uno o più Enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi Enti possano essere soci, che statutariamente esplichino la propria attività prevalente in favore degli Enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli Enti pubblici sui propri uffici.
La conclusione, ad avviso del Mef, sarebbe avvalorata dal fatto che l’articolo 49 del Dlgs 507/1993 prevede espressamente l’esenzione per le occupazioni realizzate dallo Stato e da Regioni, Province, Comuni e «loro consorzi». E la società in house può essere equiparata a un consorzio.
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Fonte: MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze