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Exit Taxation: dettagli su sospensione e rateizzazione

lentepubblica.it • 7 Aprile 2015

soldi risparmiIl Dm 2 luglio 2014 prevede importanti novità a proposito di riscossione dell’imposta in caso di adesione al regime di sospensione e nell’ipotesi di rateizzazione del tributo.

 

L’opzione per la sospensione della riscossione dell’exit tax

 

Con riguardo all’opzione per la sospensione della riscossione dell’exit tax, il decreto ministeriale 2 luglio 2014 ha introdotto una significativa novità rispetto a quanto in precedenza previsto dal Dm del 2 agosto 2013.

 

Quest’ultimo prevedeva che, qualora il contribuente avesse optato per la sospensione, l’imposta si sarebbe dovuta versare nell’esercizio in cui i componenti dell’azienda o del complesso aziendale trasferito fossero stati realizzati ai sensi delle disposizioni del Tuir. Pertanto, l’exit tax sospesa avrebbe dovuto essere riscossa al verificarsi di una delle vicende realizzative previste dall’articolo 86 del Tuir (cessione a titolo oneroso dei beni trasferiti all’estero; risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento degli stessi; assegnazione dei beni ai soci o loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa).

 

Tale previsione, lasciando ampi margini di manovra al soggetto trasferito, non consentiva allo Stato di origine di conoscere il momento in cui avrebbe incassato l’exit tax. Del resto, se, per ipotesi, i beni trasferiti non fossero incorsi in nessuna delle vicende realizzative previste dal Tuir, il regime sospensivo ben avrebbe potuto prolungarsi sine die.

 

Allo scopo di conferire maggiore certezza alla pretesa erariale, il Dm 2 luglio 2014 ha previsto, da un lato, un limite temporale massimo degli effetti della sospensione, stabilendo che “si considera in ogni caso evento realizzativo il decorso di dieci anni dalla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia” e, dall’altro, ha espressamente annoverato tra le ipotesi in cui l’exit tax diviene esigibile, le forme di realizzo indiretto previste dalla normativa interna.

 

Il comma 6 del decreto, infatti, stabilisce che l’imposta sospesa deve essere versata al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

 

per i beni e i diritti ammortizzabili, inclusi quelli immateriali e l’avviamento, con riferimento all’esercizio di maturazione delle quote residue di ammortamento, che sarebbero state ammesse in deduzione ai fini dell’ordinaria determinazione del reddito d’impresa, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. Per gli strumenti finanziari, anche derivati, diversi da quelli del successivo punto, il maggior valore è suddiviso in quote costanti in base al periodo di durata residua dei medesimi

 

per le partecipazioni e gli strumenti finanziari similari alle azioni, diverse da quelle dell’articolo 85 del Tuir, nell’esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale

 

per ciascuno dei predetti elementi e per gli altri elementi patrimoniali non soggetti a processo di ammortamento, nell’esercizio in cui si considerano realizzati ai sensi delle disposizioni del Tuir.

 

Pertanto, al verificarsi di uno degli eventi realizzativi previsti dalla norma ovvero decorsi dieci anni dalla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, la sospensione cessa di avere efficacia e l’exit tax sospesa, maggiorata degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del Dlgs 241/1997, deve essere versata entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi.

 

Il monitoraggio fiscale

 

Il contribuente trasferito che ha optato per la sospensione della riscossione dell’exit tax è sottoposto a monitoraggio fiscale. In tal modo, l’Amministrazione finanziaria è posta nelle condizioni di controllare le vicende relative alla plusvalenza oggetto dell’imposta sospesa, conferendo maggiore certezza alla propria pretesa impositiva.

 

A tal proposito, il punto 3 del provvedimento 10 luglio 2014 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali viene attuato il monitoraggio, prevedendo che “per i periodi d’imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione per la sospensione, il contribuente presenta annualmente la dichiarazione dei redditi limitatamente ai quadri inerenti all’indicazione della plusvalenza complessiva, con indicazione dell’importo della plusvalenza ancora sospesa, dell’ammontare dell’imposta ancora dovuta, nonché del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio”. Il quadro del modello Unico da utilizzare è il TR – Trasferimento della residenza all’estero.

 

Il medesimo punto 3 stabilisce che, qualora successivamente al trasferimento della residenza fossero posti in essere una fusione, una scissione o un conferimento d’azienda, gli obblighi dichiarativi ricadrebbero sull’incorporante, sulla società risultante dalla fusione, sulla beneficiaria o sul conferitario. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di monitoraggio del soggetto conferente in relazione al periodo intercorrente tra l’inizio del periodo di monitoraggio annuale e la data di efficacia dell’operazione. Nella dichiarazione, il soggetto conferente è tenuto a indicare altresì i dati identificativi del conferitario o beneficiario.Infine, si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche qualora non sia dovuta alcuna imposta, indicando l’importo dell’exit tax sospesa.

 

L’opzione per la rateazione dell’exit tax

 

Oltre alla sospensione della riscossione, il contribuente trasferito può optare per la rateazione dell’importo dovuto a titolo di exit tax. Mentre il Dm 2 agosto 2013 prevedeva la possibilità di ripartire l’imposta in dieci rate annuali, ora il decreto ministeriale del 2 luglio 2014 fissa in sei il numero di rate (di pari importo), maggiorate degli interessi, in cui può essere ripartito il versamento.

 

Il punto 4 del provvedimento 10 luglio 2014 dispone che il pagamento della prima rata va effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia. I successivi versamenti, insieme agli interessi dovuti, devono essere eseguiti, nei cinque anni successivi, entro il medesimo termine.

 

In caso di fusione e scissione che determini il trasferimento dei beni o dell’intero complesso aziendale, o di conferimento dell’azienda, ad altro soggetto residente in uno degli Stati indicati nell’articolo 166, comma 2-quater, del Tuir, i versamenti residui devono essere eseguiti dalla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria, con riferimento ai beni acquisiti per effetto dell’operazione.

 

Diversamente da quanto previsto per la sospensione, l’esercizio dell’opzione per la rateazione comporta il venir meno degli obblighi di monitoraggio fiscale.

 

I codici tributo per il versamento rateale

 

Con la risoluzione 44/2014 sono stati istituiti i codici tributo (da esporre nella sezione Erario) che vanno utilizzati per il versamento, tramite modello F24, delle imposte rateizzate sulle plusvalenze da exit tax:

 

4049 – Irpef

 

2026 – Ires

 

2027 – Maggiorazione Ires – società di comodo

 

2028 – Addizionale Ires – settore petrolifero e gas

 

2030 – Addizionale Ires – enti creditizi, finanziari e assicurativi.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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