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F24 – Arriva un “quintetto” di codici per le rateizzazioni da “exit-tax”

lentepubblica.it • 28 Aprile 2014

Devono essere indicati nella delega di pagamento modello F24 da chi decide di versare in maniera frazionata le imposte sui redditi dovute sulle plusvalenze realizzate

La risoluzione n. 44/E del 24 aprile prende le mosse dal contenuto dell’articolo 166 del Tuir, secondo il quale il trasferimento all’estero della residenza di imprese commerciali (società, enti e imprenditori individuali) costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale. A seguito del trasferimento, quindi, la differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni costituenti l’azienda (la plusvalenza), è tassata in Italia (exit tax). L’imposta non si applica, se i beni confluiscono in una stabile organizzazione situata nel territorio italiano.

Gli effetti possono essere sospesi se il trasferimento avviene in Stati appartenenti all’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, con i quali l’Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione di crediti tributari, comparabile con quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio Ue (“paesi collaborativi”).

Il decreto Mef 2 agosto 2013 ha stabilito le modalità di attuazione della norma, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di versare le imposte sui redditi dovute sulle plusvalenze in quote costanti, con riferimento all’esercizio in cui ha efficacia il trasferimento e nei nove successivi, maggiorate degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del Dlgs 241/1997.
 
La risoluzione, dunque, istituisce i codici tributo per versare a rate l’imposta su plusvalenza da exit-tax. Vanno riportati nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento:

  • 4049 – Irpef
  • 2026 – Ires
  • 2027 – Maggiorazione Ires – società di comodo
  • 2028 – Addizionale Ires – settore petrolifero e gas
  • 2030 – Addizionale Ires – enti creditizi, finanziari e assicurativi.

 

FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle entrate

 

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