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FATCA: scambio dati fiscali completo dal 2016?

lentepubblica.it • 10 Settembre 2015

FATCA1Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, di ratifica dell’accordo tra il governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 186. L’obiettivo dell’accordo internazionale è migliorare lacompliance fiscale e applicare la normativa Fatca. Con riferimento allo scambio di informazioni, si prevede un incremento graduale dello scambio di dati fino ad arrivare a uno scambio completo con riferimento all’annualità 2016.

 

I destinatari del provvedimento

 

Il provvedimento si applica alle istituzioni finanziarie italiane (Reporting italian financial institution – Rifi) che per ciascun conto finanziario, devono effettuare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale («due diligence») per l’identificazione e la comunicazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione tenute alla comunicazione.

 

A partire dal primo luglio 2014, gli intermediari italiani qualificati con responsabilità primaria di sostituto d’imposta statunitense (Italian qualified intermediary with primary withholding responsibility – Itqi) che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense, applicano il prelievo alla fonte previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 18 giugno 2015, n. 95, e riversano l’ammontare del suddetto prelievo alle autorità fiscali statunitensi secondo le modalità stabilite nell’accordo con il quale hanno assunto la qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d’imposta statunitense.

 

Ai fini dell’applicazione del suddetto prelievo, le Rifi diverse dalle Itqi che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense, comunicano in tempo utile all’istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono in tale corresponsione, i dati necessari per l’applicazione del prelievo alla fonte. Ciò anche qualora, un’istituzione finanziaria percipiente tenuta all’ottenimento del codice identificativo, non abbia comunicato un codice valido al momento del pagamento cui è applicabile il prelievo alla fonte.

 

Quali sono i dati da comunicare

 

Gli operatori finanziari interessati dovranno comunicare al Fisco italiano le informazioni che poi l’Agenzia trasmetterà all’autorità statunitense – Irs (Internal revenue service).  In particolare, in relazione a ogni conto statunitense, oggetto di comunicazione sono:

 

  • il nome ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l’indirizzo e il codice fiscale statunitense di ciascuna persona statunitense specificata titolare del conto

 

  • il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto

 

  • la denominazione, il codice fiscale e il codice identificativo della Rifi

 

  • il saldo o il valore del conto.

 

È inoltre previsto l’invio di alcune informazioni aggiuntive, connesse ai pagamenti effettuati sul conto, distinte a seconda che si tratti di un conto di custodia, di un conto di deposito, ovvero di un conto diverso dai precedenti. In particolare, si prevede che nel caso di un conto di custodia statunitense oggetto di comunicazione, venga comunicato all’Agenzia delle Entrate:

 

  • l’importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sul conto, o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela

 

  • i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale la RIFI ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto.

 

Nel caso di un conto di deposito statunitense oggetto di comunicazione, invece, viene comunicato anche l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

 

Infine, se il conto statunitense oggetto di comunicazione è diverso dai precedenti, a essere comunicato è l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale la Rifi agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di pagamenti a titolo di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente è fissato al 30 aprile.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Maria Lembo
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