Con l’intento di aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale a partire dal 1° gennaio 2019, emerge l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Gli adempimenti in tema di fatturazione elettronica dal prossimo anno saranno obbligatori per tutti i contribuenti, soggetti passivi IVA, e dunque coinvolgeranno anche le sorti delle fatture inviate dai fornitori al Condominio.
A disporre le regole sull’obbligo di Fatturazione Elettronica Condomini 2019 è stato il Governo, con la Legge di Bilancio 2018, e l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 89757/2018.
La legge di bilancio del 2018 (art. 1 comma 909) prevede che le fatture nei confronti dei consumatori finali dal 1° gennaio 2019 debbano essere fatte in forma elettronica rispettando le regole imposte dai provvedimenti di attuazione.
Prevede che la fattura emessa dall’esercente sarà resa disponibile ai clienti direttamente in un area ad essi riservata e sarà accessibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Una copia della fattura elettronica (direttamente al cliente in forma analogica o via email) dovrà essere rilasciata immediatamente dall’esercente al cliente, a meno che quest’ultimo rifiuti di riceverla.
Secondo quanto disposto, adattando le regole al caso specifico dell’universo condominio:
Occorre poi osservare che all’amministratore, non rientrando tra gli «intermediari abilitati», non è concessa possibilità di utilizzo del sistema Entratel. L’abilitazione Fisconline di ogni singolo condominio risulta l’unica soluzione attualmente possibile: permette il recupero delle fatture passive emesse verso il fabbricato, consente all’amministratore di poter visionare il cassetto fiscale, ed è utile se non necessario per la stesura del modello 770 e della Certificazione unica.
Il formato della fattura sarà Xml e ogni fattura verrà inviata esclusivamente, come detto su, tramite il SDI (Sistema di Interscambio); al suo interno si potranno rintracciare gli elementi elencati all’art. 21 bis del d.P.R. n. 633/72, integrati quando richiesto da altre informazioni per l’invio.