Fondo Accessorio Enti Locali 2019: il MEF ha pubblicato un parere (prot. 257831/2018), per un ente locale, nel quale sono riepilogate tutte le risorse accessorie poste in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
Secondo quanto riportato nel parere del MEF, fatto salvo il mantenimento dell’assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell’amministrazione di provenienza, prevedendo la progressiva armonizzazione di tale componente retributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018, appare opportuno fornire le seguenti ulteriori indicazioni.
Le amministrazioni possono incrementare i fondi anche del personale dirigenziale, oltre il tetto stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
Questo limitatamente alla sola differenza eccedente tra il numero delle unità di ex provinciali trasferito ed il numero di unità del proprio personale cessato dal servizio.
La quantificazione del predetto eventuale incremento va calcolata sulla base del differenziale, riferito all’anno 2016, tra il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di destinazione e ed il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di provenienza.
Infine, la possibilità di integrazione dei fondi è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei parametri di virtuosità finanziaria, come individuati dall’art. 23, comma 4, lettere a) e b), del d.lgs. n. 75/2017.
L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede:
”Al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dall 0 gennaio 2017, l ‘ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 … “.
Tanto premesso, si forniscono le seguenti indicazioni, anche alla luce dei criteri interpretativi ed attuativi già formulati con riferimento alle precedenti analoghe disposizioni di contenimento della spesa, nonché di quelli conseguenti agli apporti giurisprudenziali intervenuti sulla materia in esame, in ordine alle tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
Restano escluse dal predetto limite le risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell’anno precedente, anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL, i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’amministrazione con vittoria di spese, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell’Unione europea.
Ciò posto, si riassumono di seguito le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni, con riferimento al comparto Regioni ed autonomie locali, ed i correlati riferimenti interpretativi formulati da questo dicastero e dalla magistratura contabile.
A questo link il testo completo del parere del MEF.
Fonte: MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze