Il fondo pluriennale vincolato dopo il D M 1 marzo 2019: ecco gli elementi necessari per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato
La costituzione del fondo pluriennale vincolato necessita della presenza contemporanea di quattro elementi:
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Per arrivare ad individuare quali siano i livelli di progettazione facciamo rinvio all’art.23 c.1 del Codice dei contratti.
I livelli di progettazione previsti sono tre, ovvero:
Quanto sopra è da raccordare con le previsioni in termini di costituzione F.P.V. e dell’inserimento dell’opera all’interno del piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale.
L’art.21 c.3 del D.Lgs. 50/16 prevede che le amministrazioni devono approvare:
Nel richiamo dell’art.23 c.4 si ricorda come sia facoltà dell’amministrazione omettere uno o più livelli di progettazione a favore di quelli successivi.
Alla fine dell’esercizio le risorse accantonante nel F.P.V. per il finanziamento di spese non ancora impegnate per gli appalti dei lavori pubblici di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, attualmente, pari o superiore a 40.000,00 euro, in materia di affidamento diretto dei contratti sottosoglia, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel F.P.V. determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate le condizioni a) e b) e una delle successive, indicate con le lettere c), d) ed e):
A questo proposito si ricorda come, in assenza di aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo, le risorse accertate, ma non ancora impegnate, cui il F.P.V. si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il F.P.V. è ridotto di pari importo.
Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del F.P.V. è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera; dunque, dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel F.P.V. riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:
Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il F.P.V. si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il F.P.V. viene ridotto di pari importo.
Per attivazione delle procedure di affidamento si deve intendere una delle seguenti casistiche:
A seguito di stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano a essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota disponibile, destinata o vincolata del risultato di amministrazione, in relazione alla fonte di finanziamento, a meno che, entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto.
Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del responsabile unico del progetto, le spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.
Se, nel corso dell’esercizio, viene disposta, dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, la cancellazione di un impegno di spesa finanziato dal F.P.V., tale cancellazione comporta la contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del F.P.V. di entrata e, in occasione del rendiconto dell’esercizio in corso, la riduzione di pari importo del F.P.V. di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato contabile di amministrazione.
Per le opere pubbliche di importo inferiore ad 40.000,00 euro vale la regola generale della competenza finanziaria potenziata per la costituzione del F.P.V.:
Fonte: articolo di Marco Sigaudo